Carrelli finanziabili ISI 2017 solo per unità di carico e non materiali (TAR Abruzzo n. 135 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alle imprese per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la nozione di carrello ammesso a finanziamento dall’Avviso pubblico ISI 2017 è definita dall’allegato 3 e comprende esclusivamente le macchine progettate per trasportare, sollevare, accatastare, impilare e depositare su scaffali unità di carico. L’Amministrazione che esclude dal contributo macchine aventi funzione di scavo e di movimento di materiali sfusi non introduce requisiti ulteriori rispetto alla lex specialis, ma ne applica la definizione letterale. La valutazione tecnica dell’Istituto, coerente con la normativa tecnica di riferimento dei carrelli, non è sindacabile nel merito. Il rigetto della domanda di contributo è legittimo e la domanda risarcitoria consequenziale va respinta.

Il Fatto

L’INAIL, tramite la Direzione Regionale Abruzzo, pubblicava l’Avviso pubblico ISI 2017, adottato in attuazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, per incentivare progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Rileva l’asse di finanziamento n. 2, relativo alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, il cui allegato 3 individua le specifiche tecniche delle attrezzature ammissibili.

La società ricorrente presentava domanda di finanziamento per un progetto di € 231.800,00, con contributo richiesto di € 130.000,00, comprensivo dell’acquisto di due minipale cingolate e di un minidumper. Con nota del 6 marzo 2019 l’INAIL preavvisava la non finanziabilità di tali macchine; seguiva il provvedimento del 29 aprile 2019 di rigetto parziale. La società impugnava quegli atti davanti al TAR Abruzzo, chiedendo in subordine il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di tardività della documentazione depositata dall’INAIL il 23 agosto 2024. Osserva che al termine di quaranta giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 73 c.p.a. si applica la sospensione feriale, non essendo il procedimento in fase cautelare, e che pertanto quella produzione è inutilizzabile ai fini della decisione.

Nel merito il ricorso è infondato. La questione riguarda la portata della definizione di carrello contenuta nell’allegato 3 dell’Avviso, secondo cui sono tali le macchine con almeno tre ruote o cingoli, progettate per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare e per depositare su scaffali unità di carico, con o senza conducente.

La società sosteneva che l’INAIL avesse introdotto a posteriori requisiti non previsti dalla lex specialis, in particolare la distinzione tra funzioni principali e secondarie e il riferimento alle unità di carico. Il Collegio ritiene invece che l’Istituto non abbia aggiunto alcunché: la locuzione “unità di carico” compare espressamente nella definizione dell’allegato 3 e costituisce oggetto necessario del trasporto.

Il Tribunale valorizza la finalità dell’asse di finanziamento, diretta a ridurre il rischio legato alle attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi. Ne deduce che i carrelli finanziabili sono quelli destinati a carichi discreti — pacchi, pallet, bancali — e non a materiali sfusi e indefinitamente frazionabili come ghiaia o sabbia. Le macchine richieste, aventi funzione di scavo e movimento terra, non rientrano nella normativa tecnica dei carrelli.

Respinta la tesi secondo cui le operazioni elencate sarebbero alternative, il Collegio afferma che tutte devono avere a oggetto unità di carico. Il rigetto del ricorso travolge la domanda risarcitoria, non risultando illegittimo il provvedimento. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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