Migliorie in gara sottoscritte da geometra: nessuna violazione delle competenze professionali (TAR Campania n. 5280 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proposte migliorative descritte nell’offerta tecnica di una gara d’appalto non costituiscono, di per sé, elaborati progettuali, né implicano l’elaborazione di calcoli strutturali o di altra natura. La loro sottoscrizione da parte di un geometra non viola quindi la legge professionale, poiché il limite invalicabile delle competenze del geometra è costituito dall’impiego del cemento armato e dal calcolo strutturale in costruzioni civili non modeste. La firma dell’ingegnere resta necessaria solo nella fase successiva all’aggiudicazione, quando le migliorie accolte siano recepite in una modifica del progetto esecutivo. Le migliorie non configurano un autonomo elaborato progettuale e la loro descrizione serve unicamente per la valutazione riservata all’organo tecnico della stazione appaltante. Non sussiste violazione del principio di simmetria quando l’offerente non rediga un nuovo progetto esecutivo, ma prospetti ottimizzazioni tecniche accessorie e integrazioni funzionali dell’opera.
Il Fatto
Il Comune di Galluccio ha indetto una procedura a buste chiuse, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rete fognaria lungo la strada provinciale. All’esito delle operazioni, la Commissione ha aggiudicato l’appalto a una società, collocando la ricorrente al secondo posto della graduatoria.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara, sostenendo in via principale che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria dovesse essere dichiarata nulla o invalida perché sottoscritta da un geometra anziché da un ingegnere, in violazione dell’art. 20 del disciplinare di gara. Ha inoltre contestato la qualificazione degli interventi come migliorie anziché come varianti, e l’attribuzione dei punteggi per il criterio relativo alla manutenzione. L’aggiudicataria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’estromissione della ricorrente per asserita carenza dei requisiti di moralità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede cautelare, aveva ritenuto non manifestamente infondata la censura sulla qualificazione professionale del firmatario, valorizzando il rilievo che gli interventi migliorativi, avendo contenuto progettuale e concernendo un impianto fognario, rientrassero nelle prerogative degli ingegneri. Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, aveva però rilevato che oggetto di redazione non era il progetto fognario, già predisposto e validato a monte, bensì migliorie accessorie attinenti alla durabilità e alla manutenzione.
Nel merito, il TAR richiama il quadro normativo: l’art. 51 del R.D. n. 2537 del 1925 riserva agli ingegneri il progetto e la condotta dei lavori relativi, tra l’altro, alle opere idrauliche; l’art. 16 del R.D. n. 274 del 1929 delimita l’ambito del geometra. Secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cons. Stato, Sez. V, n. 7819 del 2023; Cass. civ., Sez. II, n. 100 del 2021), la competenza del geometra non può essere esclusa quando il suo intervento si esprima mediante proposte migliorative che non si sostanziano nell’elaborazione di progetti o di calcoli strutturali. Il limite invalicabile resta l’impiego del cemento armato e il calcolo strutturale in costruzioni civili non modeste.
Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che nessuna delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria contiene l’elaborazione di nuovi calcoli. Le migliorie si sostanziano in aggiunte o integrazioni tese a incrementare funzionalità, durabilità e manutenibilità dell’opera, senza alterare l’impostazione tecnica del progetto esecutivo. Gli elaborati sottoscritti dal geometra — la descrizione del progetto, gli elaborati grafici e l’elenco prezzi — non hanno contenuto usurpativo delle prerogative degli ingegneri, avendo finalità meramente esplicativa.
Il Tribunale accoglie altresì l’assunto che l’eventuale necessità di avvalersi delle cognizioni tecniche riservate all’ingegnere sia da posporre alla fase esecutiva. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7819 del 2023, si afferma che le modifiche al progetto esecutivo recepite dopo l’aggiudicazione devono essere sottoscritte da un ingegnere, mentre non è necessario che l’offerta tecnica contenente la descrizione delle migliorie sia firmata da tale professionista. Esclusa la violazione del principio di simmetria e qualificati gli interventi come migliorie già contemplate dalla lex specialis, il Collegio ritiene infondata anche la censura sull’illogicità dei punteggi.
Sul punto, il margine di discrezionalità tecnica della Commissione non può essere trasformato in una meccanica conseguenza aritmetica della durata della garanzia offerta. Il disciplinare non prevedeva una valutazione meramente quantitativa, né attribuiva rilevanza decisiva al dato temporale, obliterando ogni considerazione sulla qualità del programma manutentivo. Il ricorso principale è respinto; quello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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