Ottemperanza al decreto ex legge Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1350 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il perdurante inadempimento dell’amministrazione integra il presupposto per l’actio iudicati. Il giudice amministrativo accerta l’inerzia e ordina l’esecuzione del giudicato, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di erede, agisce per ottenere l’esecuzione di un decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere, in favore della madre deceduta, la somma ivi liquidata a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali.

Il titolo giudiziale era divenuto definitivo. L’istante aveva inviato all’amministrazione la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001; dalla presentazione erano trascorsi sei mesi senza alcun pagamento. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta una questione preliminare di carattere processuale. Occorre stabilire se, per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello in materia di equa riparazione, siano ancora necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio. Il Collegio, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, dà risposta negativa. Richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.

Superato l’ostacolo, la verifica si sposta sul merito. La dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 risulta inviata e dalla stessa sono decorsi i sei mesi. L’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del primo termine. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, essendo comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Sul carico delle spese di lite il Collegio applica i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine a quella in esame e non espressamente disciplinata, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Da ultimo, il Tribunale estende i poteri del commissario alla rifusione delle spese. In caso di mancata corresponsione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il commissario nominato. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il Collegio richiama altresì il buon andamento e, sul piano comparativo, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e le soddisfano con il ricavato della vendita, in prededuzione. L’amministrazione è condannata al pagamento di euro 552,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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