Sospensione cautelare respinta per assenza di pregiudizio grave e irreparabile (TAR Abruzzo n. 91 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività deve essere respinta qualora manchi il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., quando il provvedimento impugnato può essere rimosso attraverso semplici adempimenti regolarizzatori e il pagamento di una sanzione di importo contenuto. In tale evenienza, l’interesse del ricorrente alla tutela anticipatoria non assume la connotazione di urgenza e gravosità richiesta per l’accoglimento dell’istanza incidentale, dovendo ritenersi prevalente l’interesse pubblico alla immediata esecuzione dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, un circolo ricreativo, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il provvedimento con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti Pescara aveva disposto la sospensione dell’attività. Unitamente al ricorso di annullamento, la società chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, lamentando il pregiudizio derivante dall’impossibilità di proseguire l’attività nelle more del giudizio. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, contestando la fondatezza delle censure dedotte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda incidentale, ha rilevato l’assenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la concessione della misura cautelare. Secondo il collegio, il danno lamentato dal ricorrente non rivestiva il carattere di gravità e irreparabilità necessario, in quanto il provvedimento impugnato era suscettibile di revoca a fronte di adempimenti semplici e agevolmente eseguibili.
La Corte ha valorizzato la circostanza che per ottenere la revoca della sospensione dell’attività fosse sufficiente procedere alle regolarizzazioni richieste dall’amministrazione e al pagamento della sanzione irrogata, di importo contenuto. Tale meccanismo di rimozione dell’atto, immediatamente attivabile dall’interessato, escludeva la sussistenza di un danno urgente e non altrimenti fronteggiabile, idoneo a giustificare la tutela anticipatoria.
In applicazione del principio di proporzionalità e della verifica comparativa degli interessi coinvolti, il collegio ha pertanto ritenuto di dover respingere la domanda cautelare, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.. La decisione si fonda sulla considerazione che il sacrificio temporaneo imposto al ricorrente risultava controbilanciato dalla natura agevolmente rimuovibile del provvedimento e dall’esiguità dell’onere economico richiesto per la regolarizzazione.
Con riferimento alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e della fase processuale in cui la decisione interveniva.
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Nota della Redazione
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