Preavviso segnalazione Centrale Rischi irricevibile per raccomandata e colpa del cliente (ABF Collegio di Napoli n. 1852 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta del 2019 costituisce requisito di legittimità del trattamento dei dati personali mediante segnalazione nei sistemi di informazione creditizia. La raccomandata tornata al mittente per irreperibilità del destinatario non si considera ricevuta, salvo che la mancata consegna dipenda dalla violazione dell’obbligo contrattuale del cliente di comunicare la variazione del recapito. In tal caso la mancata ricezione è ascrivibile a condotta colposa del cliente e non è opponibile all’intermediario. La comunicazione di variazione inviata a un indirizzo o con modalità diverse da quelle contrattualmente previste è irrilevante.

Il Fatto

Il ricorrente contesta di non aver ricevuto dall’intermediario il preavviso di segnalazione del proprio nominativo nelle banche dati creditizie. Sostiene che il preavviso non può ridursi a un generico avvertimento e che, trattandosi di atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., l’intermediario deve provarne spedizione e ricezione. Lamenta inoltre la mancata produzione, in fase di reclamo, dell’autorizzazione al trattamento dei dati e invoca gli artt. 1175 e 1375 c.c. Chiede la cancellazione del nominativo dai SIC.

L’intermediario riferisce che il contratto di conto corrente è stato estinto nell’aprile 2025 e che, con nota del 17 settembre 2024, ha inviato il preavviso tramite raccomandata all’indirizzo censito nell’area riservata. La mancata consegna sarebbe imputabile al cliente, che non ha aggiornato tempestivamente il recapito. Il ricorrente replica di aver comunicato la variazione via e-mail; l’intermediario eccepisce che l’indirizzo non era più attivo e che le modalità contrattuali non erano state rispettate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Napoli respinge il ricorso. In via preliminare osserva che la visura attesta una segnalazione a sofferenza riferita a marzo 2025 e che il requisito sostanziale deve ritenersi sussistente, non essendo contestato dal ricorrente, che incentra la doglianza unicamente sul preavviso.

Sul punto la documentazione prova che l’intermediario, in data 17 settembre 2024, ha comunicato l’imminente segnalazione pregiudizievole presso Crif S.p.A. con raccomandata A/R. Il documento di consegna indica che il destinatario non era reperibile all’indirizzo indicato perché trasferito, e tale indirizzo coincide con quello annotato nell’area riservata.

Ricevuto il cedolino di mancato recapito, la banca ha comunque contattato il cliente nell’ottobre 2024 invitandolo ad aggiornare i recapiti, come risulta dalla documentazione prodotta. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Roma n. 5941 del 16.5.2024, che in fattispecie analoga ha respinto il ricorso sulla base del contegno colposo del cliente che, pur avendo mutato recapito, non ne ha dato notizia all’intermediario nonostante l’obbligo contrattuale. Nello stesso senso cita la decisione del Collegio di Milano n. 12418 del 3.12.2024, secondo cui all’irricevibilità della raccomandata per irreperibilità fa eccezione il caso in cui il cliente si sia trasferito senza comunicare la variazione rispetto all’indirizzo contrattuale, con richiamo alle decisioni dei Collegi di Roma e di Milano ivi indicate.

Quanto alla difesa del ricorrente sulla comunicazione via e-mail, il Collegio rileva che essa è pervenuta a un indirizzo diverso da quello che il cliente avrebbe dovuto utilizzare, essendo stato edotto che l’aggiornamento andava effettuato tramite i canali previsti in contratto (specifica casella postale o dipendenza dell’intermediario).

Sull’asserita assenza di autorizzazione al trattamento, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 4632/2023, secondo cui è il preavviso di segnalazione, e non una distinta autorizzazione, a costituire requisito integrante la base legittima del trattamento in SIC, anche con riferimento alle segnalazioni riguardanti imprenditori o professionisti. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1334 c.c.

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