Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi up front secondo curva interessi (ABF Collegio di Palermo n. 1787 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito e al rimborso di tutti i costi in esso compresi, siano essi recurring che up front. Il criterio di riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia basata su un principio di proporzionalità, è determinato dal Collegio in via integrativa secondo equità, ed è quello della c.d. curva degli interessi, desumibile dal piano di ammortamento; per i costi ricorrenti e gli oneri assicurativi resta fermo il criterio pro rata temporis. Le spese di assistenza professionale costituiscono un danno emergente risarcibile solo quando sia dimostrato un comportamento gravemente scorretto o ingiustificatamente dilatorio dell’intermediario, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista.
Il Fatto
Il ricorrente ha sottoscritto con l’intermediario, in data 9 gennaio 2018, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in centoventi rate mensili. Ottenuta l’estinzione anticipata, ha contestato il conteggio effettuato dall’intermediario e ha chiesto, in applicazione del criterio pro rata temporis, il rimborso di € 967,42, oltre a € 200,00 per spese di assistenza difensiva.
L’intermediario ha resistito sostenendo di aver già rimborsato ogni onere dovuto e richiamando l’applicazione, ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, del testo dell’art. 125-sexies del T.U.B. vigente alla data di sottoscrizione. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 9 febbraio 2023, causa C-555/21, e la distinzione tra oneri up front e recurring, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 125-sexies T.U.B. come novellato dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, che riconosce al consumatore il rimborso proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Sul regime transitorio è intervenuta la Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole riferite alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia.
In continuità con la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, e con la pronuncia del Giudice delle leggi, il Collegio afferma che devono essere riconosciuti al cliente tutti i costi compresi nel costo totale del credito, dunque anche quelli up front.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019: i costi istantanei si riducono, in mancanza di una clausola proporzionale, secondo il criterio determinato in via integrativa secondo equità, coincidente con la curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento, mentre per i costi ricorrenti e gli oneri assicurativi valgono gli orientamenti consolidati. Tali principi restano fermi anche dopo l’art. 27 del D.L. n. 104/2023, che ha riscritto il comma 2 dell’art. 11-octies del c.d. decreto Sostegni bis.
Nel caso concreto, sia le spese di istruttoria sia le commissioni di intermediazione creditizia sono qualificate come up front, perché riferite ad attività esaurite con l’erogazione del finanziamento. Il Collegio accerta quindi il diritto al rimborso di € 135,72 per spese di istruttoria e di € 470,27 per commissioni, per un totale di € 605,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
La domanda di € 200,00 per assistenza difensiva è invece rigettata. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 12 maggio 2025, che ammette la domanda risarcitoria anche proposta per la prima volta nel ricorso, ma la subordina alla prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e della necessità oggettiva dell’assistenza, con quantificazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Nel caso di specie tali presupposti non sussistono. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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