Responsabilità sanitaria: onere probatorio della Procura contabile sul nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 33 del 06.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale da malpractice sanitaria la Procura regionale deve provare, secondo il criterio dell’onere probatorio proprio del giudizio civile risarcitorio, la condotta professionalmente censurabile, la colpa grave e il nesso eziologico tra la prestazione ritenuta errata e la spesa sostenuta dall’azienda sanitaria. La circostanza che la causa della complicanza non sia tecnicamente determinabile, per la rarità e l’equivalente plausibilità delle ipotesi iatrogena e spontanea, non consente di ritenere assolto l’onere. La mancata partecipazione del sanitario al giudizio civile e alla consulenza tecnica non integra violazione del diritto di difesa, quando il contraddittorio sia stato garantito in fase preprocessuale e in udienza. La domanda risarcitoria va pertanto rigettata quando la prova del nesso causale resti apodittica.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Umbria ha convenuto in giudizio un medico, in servizio presso l’unità operativa di cardiologia di un presidio ospedaliero, chiedendo l’accertamento della responsabilità amministrativa per il danno erariale quantificato in oltre centottantaseimila euro. L’esborso corrispondeva alle somme versate dall’azienda sanitaria in esecuzione di una sentenza civile di condanna al risarcimento del danno subito da una paziente, sottoposta a coronarografia nel corso della quale si era verificata una dissezione dell’arteria interventricolare anteriore, seguita da arresto cardiaco.
Il sanitario, costituitosi, ha contestato la colpa grave e il nesso causale, rilevando di non aver partecipato al giudizio civile né alla consulenza tecnica ivi disposta, e producendo relazioni peritali di parte. La Procura ha insistito per l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto incontestato il rapporto di servizio e indiscutibile la natura di danno della spesa sostenuta dall’azienda. Ha quindi concentrato l’esame sugli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, cioè la condotta professionalmente scorretta, la sua gravità sul piano della colpa e il nesso di causalità rispetto all’evento dannoso.
È stata respinta l’eccezione di estraneità al giudizio civile. Il sinistro era anteriore all’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, della quale la giurisprudenza ha escluso l’applicazione retroattiva; in ogni caso il diritto di difesa del presunto responsabile non ha subito alcuna compromissione, essendo stato il contraddittorio garantito sia con l’invito a dedurre sia in sede giurisdizionale.
Sul piano della correttezza della scelta clinica, il Collegio ha dato rilievo convergente alle valutazioni del consulente tecnico del Tribunale civile, del medico legale della compagnia assicuratrice e del direttore della struttura ospedaliera, secondo cui l’esecuzione della coronarografia era conforme alle indicazioni scientifiche dell’epoca, in presenza di un criterio di alto rischio. La scelta del sanitario è stata quindi ritenuta non erronea né gravemente colposa.
Il punto decisivo ha riguardato la causa della dissezione. Il consulente tecnico d’ufficio ha escluso che le immagini registrate evidenziassero manovre errate e ha affermato che entrambe le ipotesi, iatrogena e spontanea, erano ugualmente possibili, non essendo possibile formulare alcuna ipotesi certa. La mancata registrazione della fase preparatoria dell’esame, secondo la relazione specialistica prodotta dalla difesa, costituisce la modalità ordinaria della procedura e non una carenza del medico.
Richiamando il principio secondo cui, in caso di richiesta risarcitoria per colpa professionale, l’attore deve dimostrare il nesso eziologico tra prestazione ed evento (Cass., Sezione III civile, n. 18392 del 2017), il Collegio ha concluso che la Procura regionale non ha assolto compiutamente l’onere probatorio. La tesi del consulente di parte, condivisa dall’accusa, è risultata apodittica e priva di supporto probatorio. La domanda è stata rigettata, con liquidazione degli oneri difensivi in favore del convenuto in misura complessiva di tremilacinquecento euro.
Nota della Redazione
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