Continuazione in executivis: motivazione contraddittoria se valorizza e nega stessi indici (Cass. pen. Sez. III n. 34147 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., presuppone l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso, desumibile da elementi sintomatici quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale dei fatti, l’identità del bene giuridico offeso, le modalità della condotta, il contesto in cui essa si colloca e la causale unitaria. Il condannato è gravato di un onere di allegazione degli elementi indicativi della comune matrice ideativa, mentre il giudice dell’esecuzione deve valutarli complessivamente, senza considerazione atomistica dei singoli episodi. Il rigetto dell’istanza richiede pertanto una motivazione coerente con gli elementi di fatto e con le allegazioni difensive: è contraddittoria l’ordinanza che valorizza gli indici dell’unicità del disegno criminoso e, al tempo stesso, ne esclude la sussistenza senza spiegazione logicamente compatibile con tali premesse.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza con cui la condannata chiedeva l’applicazione della disciplina del reato continuato e la conseguente concessione della sospensione condizionale della pena in relazione ai fatti giudicati con due decreti penali di condanna, divenuti esecutivi, emessi dal GIP del Tribunale di Bari, entrambi relativi al delitto di omesso versamento delle ritenute contributive di cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, commessi in anni diversi.
Avverso il provvedimento la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, nonostante l’omogeneità delle violazioni, la contiguità temporale, l’identità del contesto imprenditoriale e la comune origine delle omissioni nella perdurante crisi economico-finanziaria dell’impresa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato di legittimità: il riconoscimento della continuazione in executivis esige l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso, ricavabile da indici sintomatici puntualmente enumerati. Il condannato deve allegare gli elementi della comune matrice ideativa; il giudice deve valutarli nel loro complesso, verificando se le violazioni costituiscano esecuzione di un programma unitariamente concepito. Richiama sul punto Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 e Sez. 1, n. 32860 del 30/09/2025.
Da tale premessa discende un vincolo motivazionale: il rigetto dell’istanza deve essere coerente con gli elementi di fatto e con le allegazioni difensive. Il giudice dell’esecuzione non può valorizzare gli indici tipicamente significativi dell’unicità del disegno criminoso e, al contempo, escluderne la sussistenza senza fornire una spiegazione logicamente compatibile con quelle premesse.
Applicando il principio al caso concreto, la Corte rileva che le condotte consistevano nell’omesso versamento, per ciascun mese degli anni in contestazione, delle ritenute previdenziali e assistenziali. Su questo dato storico l’ordinanza impugnata presenta evidenti profili di contraddittorietà argomentativa.
Il giudice dell’esecuzione, da un lato, valorizza la prossimità temporale delle condotte, l’identità della disposizione incriminatrice violata e l’omogeneità del contesto lavorativo; dall’altro, esclude il medesimo disegno criminoso, richiamando una non meglio precisata eterogeneità ideativa. La conclusione contrasta con le stesse premesse della decisione, poiché trascura proprio gli indici sintomatici rilevanti.
L’ordinanza è inoltre carente là dove omette di confrontarsi con le deduzioni difensive, con cui si rappresentava che tutte le omissioni trovavano origine nella medesima e perdurante crisi economico-finanziaria della società. Ne deriva una motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, inidonea a sorreggere il rigetto. La Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.
Nota della Redazione
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