Misure alternative: il mancato risarcimento non esaurisce il giudizio di pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 33899 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, l’assenza di risarcimento del danno patito dalla persona offesa, salvo che non si riferisca a condotte connotate da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire il giudizio di pericolosità sociale dell’istante. È indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto dopo la commissione dei reati, in una prognosi ispirata al principio di gradualità del trattamento rieducativo. Le misure alternative non presuppongono una completa emenda né la totale esclusione della pericolosità sociale, ma postulano l’esistenza di elementi positivi dai quali desumere l’intrapreso percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento. Il tribunale di sorveglianza deve esaminare analiticamente tali elementi, valutandoli unitariamente alla luce della personalità del condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale presentata da un condannato per reati di bancarotta, commessi nel 2013 nella qualità di amministratore di diritto e di legale rappresentante di due società poi dichiarate fallite. La pena da espiare era quantificata in due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.
Il diniego era fondato esclusivamente sull’assenza di risarcimento dei danni patiti dalle persone offese. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: il tribunale non aveva considerato il percorso rieducativo intrapreso con esiti positivi, l’epoca risalente dei reati e le modeste condizioni economiche del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Sezione I richiama anzitutto il percorso argomentativo del provvedimento impugnato, interamente incentrato sull’assenza di risarcimento. Osserva che tale assenza, salvo i casi di condotte di disvalore tale da elidere ogni altro elemento positivo, non può esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale. È necessario valutare anche il comportamento successivo alla commissione dei reati, in una prospettiva prognostica ispirata al principio di gradualità.
La Corte rileva che il tribunale non ha compiuto un’adeguata verifica sull’idoneità trattamentale della misura richiesta e sulle condizioni socio-economiche del condannato. Mancava un vaglio complessivo della personalità, del percorso rieducativo avviato dopo l’inizio dell’esecuzione della pena e delle prospettive lavorative. Tale verifica si imponeva tanto più in presenza degli elementi positivi introdotti dalla difesa, con i quali la decisione censurata non si confrontava.
L’incongruità del ragionamento emerge dallo stesso provvedimento, là dove afferma che non risultano condizioni di difficoltà economica né esigenze familiari tali da giustificare l’omissione di iniziative risarcitorie, in termini svincolati dalle emergenze processuali e dagli introiti dell’attività lavorativa svolta all’estero.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato. Occorre accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano una prognosi favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione del pericolo di recidiva. Ne discende che le misure alternative non richiedono una completa emenda, ma postulano elementi positivi dai quali desumere l’intrapreso percorso rieducativo.
Per queste ragioni l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da eseguirsi nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
Nota della Redazione
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