Continuazione in executivis: abitualità criminosa non è unico disegno (Cass. pen. Sez. I n. 33901 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., richiede la dimostrazione che i reati avvinti siano parte di un unico disegno criminoso, deliberato per conseguire un determinato fine e già concepito almeno nelle sue caratteristiche essenziali al momento della commissione del primo illecito. La verifica non può fondarsi su indici meramente presuntivi né su congetture processuali, ma esige concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. La reiterazione di condotte illecite espressiva di un programma di vita improntato al crimine non integra il vincolo della continuazione, ma attiene a istituti diversi, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, retti da un parametro opposto a quello del favor rei.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al Giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati da più sentenze irrevocabili, indicate nei punti 1-4 di un provvedimento di cumulo. Per i primi tre titoli la continuazione era già stata riconosciuta in executivis; si chiedeva ora di estenderla al quarto.

Il Giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta, escludendo che il contesto familiare in cui le condotte si erano realizzate fosse decisivo. Rilevavano, invece, la diversità delle persone offese, l’eterogeneità delle modalità esecutive e le connotazioni di abitualità criminosa del condannato. Proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i parametri ermeneutici consolidati in materia di continuazione invocata ex art. 671 cod. proc. pen.. Le violazioni dedotte devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato per il perseguimento di un determinato fine, con originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.

Tale programma non va confuso con una concezione di vita fondata sulle attività illecite: in tal caso la reiterazione è espressione di un programma di vita improntato al crimine, penalizzato da istituti come recidiva, abitualità e professionalità nel reato, secondo un parametro opposto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei. La verifica della preordinazione, inoltre, non può compiersi su indici meramente presuntivi o su congetture processuali.

Nel caso concreto, ostano all’applicazione della disciplina l’eterogeneità esecutiva dei reati presupposti e la spiccata propensione del condannato alla commissione di reati, incompatibile con il vincolo invocato. I delitti già unificati riguardavano maltrattamenti in famiglia e atti persecutori in danno di una persona; la fattispecie per cui si chiedeva l’estensione riguardava reati sessuali commessi in danno di persone diverse, in un contesto esecutivo differente.

Il Collegio richiama la sentenza della Corte di appello, che aveva ravvisato nei reati sessuali una frattura rispetto agli altri, un salto di qualità criminoso e un più grave livello di aggressione della sfera giuridica altrui, rispetto ai quali non era ipotizzabile un concreto e specifico disegno criminoso. L’abitualità criminosa del ricorrente va ricondotta a istituti differenti dalla continuazione, secondo un parametro dosimetrico diverso e opposto.

Il diniego espresso dal giudice dell’esecuzione risulta così rispettoso dei parametri consolidati, da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in executivis, di un’approfondita verifica di concreti indicatori e non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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