Termine di dieci giorni per ricorso in Cassazione prevenzione manifestamente infondato (Cass. pen. Sez. 5 n. 4645 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, terzo comma, d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione. La previsione non è irragionevole, poiché il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, sicché la disparità rispetto al termine di trenta giorni per l’appello è giustificata dalla diversità degli istituti e dei vizi deducibili. Il termine di dieci giorni non compromette l’esercizio del diritto di difesa, neppure per il terzo interessato detenuto, tenuto a conferire procura speciale, potendo tale adempimento essere compiuto con strumenti idonei a garantirne la tempestività.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce ha confermato il decreto di confisca di prevenzione disposto dal Tribunale nei confronti del proposto e dei terzi intestatari, per ritenuta pericolosità generica e specifica del primo e per la sproporzione tra i beni e i redditi dichiarati. Il proposto e i terzi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, vizi inerenti agli oneri probatori rispetto alla provenienza lecita dei beni e, con un secondo motivo, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, terzo comma, d.lgs. n. 159/2011, per l’eccessiva brevità del termine di dieci giorni per impugnare.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente la questione di legittimità costituzionale, ritenendola manifestamente infondata. Quanto alla disparità di trattamento con il termine di trenta giorni per l’appello, la Corte richiama l’ampia discrezionalità del legislatore nella materia processuale, limitata solo dalla manifesta irragionevolezza. La differenza di termini è giustificata dal diverso novero dei motivi deducibili: l’appello consente di far valere errori di fatto, di diritto e vizi di motivazione, mentre il ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 159/2011, è circoscritto alla violazione di legge.
Con riguardo alla dedotta eccessiva brevità del termine, la Corte osserva che un termine di decadenza non deve tradursi nell’esclusione o nell’eccessiva difficoltà dell’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, il termine di dieci giorni per un mezzo di impugnazione a critica vincolata non appare pregiudizievole. La Corte aggiunge che, anche per il terzo interessato detenuto, il conferimento della procura speciale può avvenire con diversi strumenti, di facile accesso, quali corriere o posta celere. Nella fattispecie, la scelta di inviare la procura a mezzo posta ordinaria è stata consapevolmente rischiosa e non assume rilievo costituzionale; ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso del terzo, proposto senza procura speciale.
Gli altri ricorsi sono invece tempestivi, risultando proposti nella data del 9 maggio 2025, come da messaggio di posta elettronica certificata. Tuttavia, il primo motivo è inammissibile, poiché, al di là della denominazione formale, deduce vizi di motivazione. Il ricorso per cassazione in materia di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che include la motivazione inesistente o meramente apparente, non anche l’illogicità manifesta.
Nel merito, la Corte ritiene comunque che il provvedimento impugnato abbia congruamente argomentato sulla provenienza illecita dei beni. Le somme per ingiusta detenzione sono irrilevanti, non venendo meno la sproporzione; la vincita al gioco non è provata, difettando la certezza sull’identità del vincitore, in applicazione del principio per cui gli attestati di riscossione di somme vinte non certificano il giocatore; la dichiarazione confermativa del prestito, sottoscritta a distanza di ventidue anni, non ha valenza probatoria; le censure sul valore degli immobili sono state esaminate e lo stato degli stessi è stato considerato ai fini della valutazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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