Rapina ed esercizio arbitrario si distinguono per l’elemento soggettivo (Cass. pen. Sez. II n. 33690 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La differenza tra il delitto di rapina e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nell’elemento soggettivo. Nel primo reato l’agente persegue il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con la consapevolezza che quanto pretende non gli compete e non è giuridicamente azionabile. Nel secondo agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto, con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli compete giuridicamente. Ne consegue che risponde di rapina chi si impossessa con violenza di un bene diverso da quello oggetto della pretesa, non ottenibile per via giudiziale. La sanzione sostitutiva richiesta in appello è inammissibile se il difensore non è munito di procura speciale, con conseguente esonero del giudice da ogni obbligo di motivazione sul punto.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 gennaio 2025, confermava la condanna di primo grado per il reato di rapina di cui all’art. 628, comma 2, cod. pen. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, l’omessa riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’illogicità della motivazione sulla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., l’omesso esame del motivo sulla recidiva e la mancata motivazione sulla riduzione di pena per le attenuanti generiche. La questione centrale riguardava la distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario rispetto all’oggetto della pretesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto esaminato l’eccezione sulla tardività dell’appello. Ha rilevato che la sentenza di appello era stata emessa in camera di consiglio e che, ai sensi degli artt. 585 e 544, comma 2, cod. proc. pen., il termine di trenta giorni decorreva dalla notifica all’imputato del 12 aprile 2024. Poiché il termine scadeva di domenica, lo stesso era prorogato al giorno successivo non festivo, il 13 maggio 2024, data in cui l’appello era stato effettivamente depositato. La censura sulla dichiarazione di inammissibilità era dunque fondata, ma la Corte ha comunque proceduto all’esame dei singoli motivi, avendo i giudici di merito risposto a tutti tranne quello sulle sanzioni sostitutive.

Nel merito, il motivo sulla mancata riqualificazione nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. è stato ritenuto manifestamente infondato. Dalla stessa prospettazione dei fatti emergeva che non sussisteva alcun diritto che l’imputato potesse azionare in giudizio in relazione al bene sottratto. L’azione giudiziale avrebbe potuto semmai riguardare la restituzione della somma, mentre l’imputato, consapevole dell’altruità del bene, se ne era impossessato con violenza per procurare un danno all’agenzia e soddisfare una propria pretesa.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la distinzione tra i due reati risiede nell’elemento soggettivo. Per l’esercizio arbitrario rileva la ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa compete giuridicamente. Per la rapina rileva invece il fine di procurare un profitto ingiusto, con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile. Sottraendo un bene diverso dalla somma, non ottenibile per via giudiziale, l’imputato aveva agito per conseguire un ingiusto profitto.

Quanto alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e alla recidiva, la motivazione dei giudici di merito è stata giudicata coerente con le risultanze processuali e quindi esente da censure. Sulla richiesta di sanzioni sostitutive, la Corte ha infine rilevato che essa era inammissibile, poiché il difensore non era munito di procura speciale per presentarla, con conseguente esonero della Corte di appello da ogni obbligo di motivazione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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