Indebita percezione contributo CAS, abitazione principale abituale continuativa (Cass. pen. Sez. 6 n. 16616 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione previsto dall’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 388 del 2016 e dall’art. 1, comma 5, dell’ordinanza n. 614 del 2019, entrambe del Capo Dipartimento della Protezione Civile, costituisce condizione indefettibile che il richiedente abbia avuto nell’immobile distrutto o reso inagibile dal sisma l’abitazione principale, abituale e continuativa, sicché sia stato costretto a trasferirsi in altro immobile. La nozione di abitazione principale non si identifica in un criterio meramente quantitativo-temporale di presenza, ma postula la stabilità delle abitudini di vita nel luogo, interrotte dall’evento sismico. Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. il conseguimento del contributo ottenuto sulla base di un’autodichiarazione mendace, resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, che attesti falsamente la sussistenza del requisito dell’abitazione principale. Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui l’ente pubblico eroga il contributo, disponendone l’accredito sul conto corrente del richiedente.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione, applicata la diminuente del rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. L’imputato aveva conseguito il contributo per l’autonoma sistemazione (c.d. CAS), erogato in occasione del sisma del 2016, dichiarando falsamente di avere la dimora principale, abituale e continuativa nell’immobile sito in un comune terremotato, mentre, secondo l’accusa, aveva stabile dimora in Roma presso l’abitazione della madre.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla nozione di abitazione principale e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente chiarito che la disciplina emergenziale richiedeva l’occupazione dell’immobile in quanto costituente l’abitazione principale, abituale e continuativa del richiedente, precisando, con l’ordinanza del 2019, che deve intendersi l’unità immobiliare in cui il soggetto dimorava per un lasso temporale non inferiore a dodici mesi, senza computare eventuali assenze per ferie o per comprovate e temporanee esigenze socio-sanitarie o lavorative.

La Corte ha rigettato la tesi difensiva secondo cui le nozioni di abitualità e continuatività sarebbero meramente descrittive e non integrerebbero il precetto penale. Ha invece evidenziato che il contributo ha finalità solidaristica e assistenziale, essendo destinato alla persona e non all’immobile, e mira a mitigare il disagio di chi sia stato costretto a trasferirsi a causa del sisma. Le nozioni di abitualità e continuatività concorrono a definire l’abitazione principale, in quanto rinviano alla continuità delle abitudini di vita che si svolgono nell’abitazione.

Quanto ai precedenti citati dal ricorrente, la Corte ha osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 128 del 2021, ha richiamato la nozione di abitazione principale di cui all’art. 10, comma 3-bis, del d.P.R. n. 917/1986, che rinvia alla dimora abituale, e che la Cassazione civile, Sez. I, con l’ordinanza n. 3841 del 2021, ha richiamato l’art. 43 cod. civ., individuando la residenza nella dimora abituale e volontaria. Tali pronunce non escludono i connotati di abitualità e continuatività dalla nozione di residenza, né valgono a fondare l’interpretazione proposta.

La Corte ha ritenuto generico il motivo concernente il vizio di motivazione, avendo la sentenza impugnata operato un ragionato confronto con le deduzioni difensive e valorizzato elementi univoci, quali l’assenza di utenze nell’immobile di Visso, la denuncia di furto presentata a Roma e lo svolgimento in Roma delle attività di vita del ricorrente. Ha altresì escluso la rilevanza del terzo motivo, non essendo stato dedotto in appello alcun rilievo sul dolo e non risultando circostanze idonee a escludere l’elemento soggettivo, integrato dal dolo generico, irrilevante essendo l’eventuale ignoranza della nozione tributaria di abitazione principale. Infine, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla mancata concessione della non menzione della condanna, essendo il beneficio irrogabile solo per la prima condanna e gravando sul ricorrente un precedente specifico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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