Violenza sessuale e procedibilità d’ufficio per connessione da continuazione (Cass. pen. Sez. III n. 34740 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di delitti di violenza sessuale, la procedibilità d’ufficio determinata dall’art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen. non presuppone soltanto la connessione in senso processuale di cui all’art. 12 cod. proc. pen., ma ricorre ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela. Tra le ipotesi di connessione rileva anche il vincolo della continuazione, richiamato dall’art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con la conseguenza che l’estensione della procedibilità d’ufficio deriva da una specifica previsione normativa e non contrasta con il principio del favor rei. Ai fini dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è sufficiente la consapevolezza dell’assenza di una chiara manifestazione di consenso, non potendo l’esplicito dissenso iniziale ritenersi superato da successivi comportamenti concludenti di segno contrario.
Il Fatto
Con sentenza del 21 ottobre 2025 la Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rideterminato la pena nei confronti di un imputato riconosciuto colpevole di plurimi episodi di violenza sessuale, contestati in parte come consumati e in parte come tentati, commessi in danno di giovani donne, alcune delle quali minorenni all’epoca dei fatti, legate da rapporti di collaborazione lavorativa con l’imputato.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in nove motivi. Tra le censure, assume rilievo centrale quella relativa all’improcedibilità dei reati punibili a querela, sul presupposto che l’unico episodio procedibile d’ufficio fosse quello commesso in danno della persona offesa minorenne e che non ricorressero né la continuazione né il collegamento probatorio idonei a estendere la procedibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto inquadrato la sentenza impugnata come doppia conforme, potendo le due decisioni di merito essere lette congiuntamente quali parti di un unico corpo argomentativo. Ha poi ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla coerenza strutturale del provvedimento e non può tradursi in una rilettura degli elementi di fatto.
Sul primo motivo, la Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui la procedibilità d’ufficio ex art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. pen. opera sia in presenza di connessione processuale, sia in caso di connessione materiale, ogni volta che l’indagine sul reato perseguibile d’ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela. È stato altresì precisato che fra le ipotesi di connessione rientra quella fondata sul vincolo della continuazione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27059 del 27.02.2025, la Corte ha osservato che il reato continuato può considerarsi fenomeno unitario solo ai fini espressamente previsti dalla legge. Poiché la norma speciale richiama testualmente la connessione con altro delitto procedibile d’ufficio, la doglianza sull’effetto contra reo della continuazione è risultata infondata. Né ha avuto miglior sorte l’argomento dello iato temporale, poiché gli episodi in danno di minori non si esauriscono nel solo capo contestato come procedibile d’ufficio.
Quanto ai motivi sulla ricostruzione dell’episodio più grave, la Corte ha ritenuto che la Corte d’appello non abbia modificato i fatti, ma si sia limitata a valutarne la sussistenza rispetto alla fattispecie. Il dissenso esplicito manifestato in precedenza non poteva dirsi superato dall’atteggiamento della persona offesa, atteso che la stessa non aveva prestato alcun consenso e che gli elementi erano perfettamente percepibili dall’imputato. È stato così escluso il difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
La Corte ha infine confermato l’attendibilità del racconto della persona offesa, valutata in modo logico e immune da vizi, e ha ritenuto inammissibili per difetto di autosufficienza le censure di travisamento, non accompagnate dalla produzione integrale degli atti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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