Giustizia riparativa: il reato e il dissenso della vittima non precludono l’accesso (Cass. pen. n. 8653/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai programmi di giustizia riparativa non può essere escluso in ragione della fattispecie di reato o della sua gravità. In fase di invio al Centro, il mancato consenso della vittima non costituisce di per sé causa ostativa, poiché il consenso alla partecipazione appartiene alla successiva fase affidata al mediatore. Il giudice può negare l’invio quando sussista un concreto pericolo per l’accertamento dei fatti o per gli interessati, oppure quando difetti l’utilità del programma rispetto alle questioni derivanti dal reato. Il pericolo deve essere concreto e specificamente motivato: non sono sufficienti valutazioni astratte fondate sulla minore età della vittima, sulla natura del reato, sulla mancata ammissione del fatto o sull’assenza di iniziative risarcitorie.
Il Fatto
Un imputato era stato condannato per violenza sessuale commessa approfittando delle condizioni di inferiorità fisica di una persona offesa minorenne addormentata. In appello gli veniva riconosciuto il vizio parziale di mente, con conseguente rideterminazione della pena. Nel corso del procedimento la difesa aveva anche chiesto l’accesso a un programma di giustizia riparativa.
La richiesta veniva respinta. I giudici valorizzavano il mancato interesse manifestato dai genitori della persona offesa, la natura del reato, la differenza di età tra le parti, il possibile rischio di destabilizzazione della vittima minorenne, la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato e l’assenza di un’offerta risarcitoria. La difesa ricorreva per cassazione anche contro tale diniego.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie la censura relativa alla giustizia riparativa e ricostruisce il rapporto tra la fase giudiziale di invio al Centro e quella successiva di effettiva partecipazione. L’art. 129-bis c.p.p. attribuisce al giudice il compito di verificare l’accessibilità del percorso. Il consenso alla partecipazione, invece, viene acquisito successivamente dal mediatore. Ne consegue che la mancata disponibilità della vittima, nella fase iniziale, non determina automaticamente il rigetto della richiesta. Il sistema contempla inoltre programmi diversi dalla mediazione diretta, compresa la possibilità di coinvolgere una vittima di un reato diverso.
Il giudice deve verificare le condizioni previste dalla legge. Sono ostativi il pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e il pericolo concreto per gli interessati; costituisce invece presupposto positivo l’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato. Nel caso esaminato, il primo pericolo era stato escluso. Quanto al secondo, la Corte territoriale aveva fatto riferimento a un generico rischio di destabilizzazione della vittima minorenne. La Cassazione ritiene insufficiente tale motivazione: la legge esige un pericolo concreto, eventualmente comprensivo del rischio di vittimizzazione secondaria, ma fondato su circostanze specifiche e non su presunzioni collegate automaticamente all’età o alla tipologia del reato.
È altresì erroneo attribuire valore ostativo alla mancata ammissione della responsabilità penale. La giustizia riparativa si sviluppa fuori dal processo e non richiede un accertamento incidentale della colpevolezza. La partecipazione al programma non equivale a confessione e può partire dal riconoscimento dell’episodio e delle conseguenze conflittuali dell’offesa, senza implicare l’ammissione della fattispecie penale contestata. Parimenti, la mancata offerta risarcitoria non costituisce requisito negativo, poiché la giustizia riparativa non coincide con una transazione patrimoniale.
Infine, l’art. 44 d.lgs. n. 150/2022 esclude preclusioni fondate sulla fattispecie di reato o sulla sua gravità. Non è quindi corretto negare in astratto l’accesso perché si procede per violenza sessuale o perché la vittima è minorenne. La sentenza viene annullata limitatamente al diniego di accesso alla giustizia riparativa, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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