Mobbing nel rapporto di servizio militare: onere di prova del disegno persecutorio (TAR Sardegna n. 583 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In assenza di una definizione normativa, il mobbing consiste in una pluralità di condotte del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematiche e protratte nel tempo, lesive dell’equilibrio psico-fisico e della personalità del dipendente. Ai fini della configurabilità dell’illecito occorrono l’evento lesivo, il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio e l’intento persecutorio che unisce i singoli comportamenti in un disegno unitario. L’onere della prova, anche dell’animus nocendi, grava sul dipendente e può essere assolto mediante presunzioni. La fattispecie ricorre solo se l’unica ragione della condotta sia il danno al lavoratore; restano escluse le divergenze e i conflitti fisiologici del rapporto, valutati anche alla luce della severa disciplina propria delle amministrazioni militari.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Nucleo, ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e dei Comandi articolati per il mobbing subito e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Le condotte vessatorie sono state attribuite a un superiore gerarchico, a partire dal suo arrivo nel settembre 2007 e fino al congedo assoluto del 2019 per sindrome ansioso-depressiva reattiva persistente.

Il ricorrente ha allegato plurimi episodi: l’imposizione di trascrivere a mano un elenco di migliaia di indirizzi, accuse di incapacità professionale, esclusione da corsi e esercitazioni di tiro, la firma coartata e retrodatata di una dichiarazione di rinuncia al test di lingua, strattoni, riservate personali poste a base delle valutazioni caratteristiche e ostacoli ai benefici di cui alla legge n. 104/1992. L’Amministrazione ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito l’infondatezza, negando la correlazione causale tra i disturbi e i fatti dedotti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il mobbing richiede molteplicità di comportamenti sistematici, evento lesivo, nesso eziologico e prova dell’elemento soggettivo, ossia dell’intento persecutorio che unifica i comportamenti in un disegno unitario (Cons. Stato n. 2354/2024, Cons. Stato n. 591/2021, Cass. n. 2147/2017). Il lavoratore deve provare l’animus nocendi, anche per presunzioni, dovendosi escludere la fattispecie quando si registrino semplici posizioni divergenti o conflittuali connaturate al rapporto.

Il ricorso è rigettato, potendosi prescindere dall’esame della prescrizione. La decisione si fonda anzitutto sull’assenza del nesso eziologico: le prime diagnosi di disturbo dell’adattamento risalgono al giugno 2007, prima che il superiore assumesse servizio presso il Nucleo. I disturbi si sono protratti anche durante il trasferimento presso altro Comando, in presenza di un superiore diverso, e appaiono correlabili ai gravi problemi familiari legati alla salute del figlio.

In via autonoma, il Collegio esclude la prova dell’intento persecutorio. Le allegazioni, pur descrivendo una situazione critica e taluni comportamenti di eccessiva rigidità, non dimostrano un disegno preordinato alla vessazione. Le trascrizioni delle registrazioni sono insufficienti; il supporto informatico è inammissibile in quanto acquisito occultamente, senza certezza sulle circostanze realmente verificatesi. Gli episodi non possono essere sommati tra loro, ma richiedono una visione complessiva non riscontrata.

Quanto agli strattoni e alla trascrizione del lungo elenco, le prove risultano carenti. Sulle schede valutative resta provato che il ricorrente ha sempre riportato la qualifica di eccellente, senza pregiudizio riconducibile al mobbing. La Cass. n. 2084/2024 invocata dal ricorrente non muta l’esito, per l’assenza del nesso causale e per la non provata finalità persecutoria. Il contesto militare, caratterizzato da severa disciplina, non consente di qualificare come vessatorie le ordinarie frizioni del servizio. Le spese sono compensate per la particolarità e complessità fattuale delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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