Trattamento ABA fuori dai LEA e piano terapeutico redatto senza équipe multidisciplinare (TAR Campania n. 2542 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità. Da tale inclusione non discende tuttavia un diritto soggettivo all’erogazione della terapia nella misura e con l’intensità richieste dalla famiglia: la scelta dell’intervento e del monte ore appartiene alla valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sanitaria, caso per caso. Il piano terapeutico individualizzato è illegittimo quando diagnosi e prescrizione sono operate dal solo medico prescrittore, senza l’apporto dell’équipe multidisciplinare preposta dalla disciplina regionale. L’integrazione motivazionale postuma, affidata a una relazione depositata in giudizio, non sana il vizio del procedimento. Il giudice amministrativo può modulare gli effetti dell’annullamento per evitare che il paziente resti privo di terapia.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 hanno impugnato gli atti con cui l’azienda sanitaria aveva interrotto il trattamento domiciliare ABA di 25 ore settimanali, in precedenza riconosciuto in loro favore da un provvedimento del giudice ordinario. A sostegno del ricorso hanno dedotto l’illegittimità della delibera regionale che suddivide il monte ore massimo per fasce di età, l’insufficienza dell’istruttoria, il difetto di motivazione e il carattere meramente finanziario della scelta.

Nel corso del giudizio la Regione ha modificato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale, eliminando il carattere vincolante del monte ore. L’azienda sanitaria ha poi adottato un nuovo progetto riabilitativo, con prestazioni articolate su 15 ore settimanali, impugnato con motivi aggiunti, con contestuale domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto perimetrato l’oggetto del giudizio, ricondotto alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1781/2022. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il nuovo progetto riabilitativo costituisce atto autonomamente lesivo e sostitutivo, espressione di una funzione amministrativa anche se adottato in esecuzione di un’ordinanza cautelare, secondo l’insegnamento del Cons. Stato n. 9875/2023.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la censura contro la DGRC n. 131/2021: la modifica introdotta con la DGRC n. 42/2024 ha reso il monte ore orientativo e derogabile, con obbligo di motivazione in caso di scostamento. Le ore riconosciute nel caso concreto non derivavano comunque da quel parametro, ma dal solo esame del medico prescrittore.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto sul punto centrale. La delibera regionale affida la presa in carico a un’unità funzionale multidisciplinare, composta da neuropsichiatra infantile, psicologo, terapista della neuropsicomotricità, educatore professionale e logopedista, cui spetta il processo diagnostico e la prescrizione del progetto riabilitativo individuale. Nel caso concreto l’iter è stato disatteso: valutazione diagnostica e prescrizione sono state poste in essere dal solo neuropsichiatra infantile. La relazione del nucleo depositata in giudizio non sana il vizio, perché nel processo amministrativo l’integrazione motivazionale postuma mediante atti processuali è inammissibile, come ribadito dal Cons. Stato n. 1903/2024.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’illegittimità del piano impugnato, mantenendone però fermi gli effetti fino all’adozione di un nuovo piano, e ha imposto all’azienda sanitaria di concludere il procedimento entro sessanta giorni, con nuova visita e nuove valutazioni da parte del nucleo. La modulazione degli effetti si giustifica per assicurare l’effettività della tutela ed evitare un vuoto terapeutico. È stata invece respinta la domanda risarcitoria, non essendo stato allegato e provato in termini reali il pregiudizio subito, secondo il richiamo al Cons. Stato n. 3045/2022. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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