Diniego di nomina ex art 127 TULPS per affidabilità e frequentazioni controindicate (TAR Calabria n. 2053 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza, il giudizio di affidabilità del soggetto preposto alla gestione di un’attività regolata dall’art. 127 TULPS costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per irragionevolezza, arbitrio o travisamento dei fatti. La valutazione deve essere attuale e autonoma rispetto a eventuali licenze pregressamente possedute dal richiedente, rilevando la posteriorità del pregiudizio rispetto al rilascio della licenza antecedente. La frequentazione non occasionale di un soggetto pregiudicato, accertata e ammessa dall’interessato, integra elemento idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo di pericolo, anche in assenza di rapporti di parentela. Il mero rilascio di una precedente autorizzazione non vincola l’Amministrazione in un nuovo e distinto procedimento autorizzatorio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Cosenza aveva respinto l’istanza di autorizzazione alla sua nomina quale rappresentante nella gestione di un’attività sottoposta ad autorizzazione ex art. 127 TULPS, presentata dal legale rappresentante di una società.
Il diniego si fondava sull’ammissione, da parte dell’interessata in sede di audizione, di un legame affettivo con una persona controindicata. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 127 TULPS, eccesso di potere, illogicità, travisamento dei fatti e sproporzione della misura, evidenziando di aver posseduto in passato una propria autorizzazione ex art. 127 TULPS, cui aveva rinunciato, e che il rapporto con il soggetto pregiudicato era episodico e privo di attualità. La domanda cautelare era respinta; all’udienza di smaltimento dell’arretrato la causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente quanto già anticipato in sede cautelare, rilevando l’infondatezza del ricorso. Le parti non avevano fornito alcun apporto processuale ulteriore dopo la pronuncia cautelare, sicché la più approfondita delibazione di merito non conduce a esiti diversi.
Il giudice valorizza l’audizione della ricorrente, testualmente riportata nel provvedimento impugnato e da lei definita “irrituale” senza però indicare i motivi che renderebbero le dichiarazioni non riconducibili alla propria volontà. In quella sede l’interessata aveva ammesso una frequentazione protratta per un anno e mezzo e di “tenere” a quella persona: elementi che, secondo il Collegio, lasciano intendere una dipendenza sentimentale idonea a non escludere ulteriori frequentazioni. La circostanza smentisce la tesi dell’episodicità dell’incontro.
Il Tribunale precisa che il soggetto non era qualificato come controindicato per il mero rapporto di parentela con un esponente della criminalità organizzata, bensì per essere egli stesso pregiudicato per violenza sessuale. Ne consegue l’irrilevanza del richiamo alla giurisprudenza che esclude la valenza dei soli rapporti di parentela: nel caso concreto il pregiudizio risale direttamente al soggetto frequentato.
Le valutazioni della Questura non risultano perciò irragionevoli, arbitrarie o viziate da travisamento dei fatti: il rapporto è stato ritenuto non occasionale e pregiudizievole, anche in virtù del modus operandi delle cosche evidenziato nel provvedimento, con conseguente assenza di piena affidabilità della ricorrente. Il Collegio ribadisce inoltre che la pregressa titolarità di analoga licenza non costituisce circostanza rilevante, per l’autonomia e attualità della valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza nei singoli procedimenti autorizzatori e per la posteriorità del pregiudizio rispetto al rilascio della licenza antecedente.
Attesa la delicatezza dell’attività, è riconosciuta all’Amministrazione una rigorosa valutazione in ordine al rilascio dell’autorizzazione, esercitata nel caso concreto nei limiti della razionalità e logicità. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite anche per la fase di merito.
Nota della Redazione
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