Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e disponibilità della azione (TAR Lombardia n. 1627 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte, che può dichiararne la sopravvenuta carenza fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione, dichiarando il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti una serie di atti regionali e dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. Oggetto del contendere erano le determinazioni della Regione Lombardia in materia di gestione del servizio sanitario per il 2020, i contratti provvisori e definitivi relativi all’esercizio, nonché la nota con cui l’ATS aveva qualificato come priva di efficacia la clausola di riserva apposta alla sottoscrizione.
La ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili e chiedeva, oltre all’annullamento, l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti. La Regione si costituiva eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di smaltimento del 17 maggio 2024, svoltasi in videoconferenza, la difesa della ricorrente ha dichiarato che era venuto integralmente meno l’interesse al ricorso e ai motivi aggiunti. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio muove dal principio di piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice.
Da tale premessa discende il limite dei poteri del giudice amministrativo: egli non dispone di un potere di procedere d’ufficio, né può sostituirsi al ricorrente o sindacarne la valutazione. La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del gravame. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022.
La Corte applica quindi l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara improcedibili ricorso e motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. La compensazione delle spese è disposta in ragione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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