Conversione del permesso per protezione speciale in corso di validità (TAR Puglia n. 927 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
I permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 e in corso di validità alla data del 6 maggio 2023 sono suscettibili di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti di legge. L’art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023 ha abrogato la lettera a) dell’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, sopprimendo a regime la convertibilità. La disciplina transitoria dell’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023 fa espressamente salva la facoltà di conversione per i titoli già rilasciati e non scaduti al momento dell’entrata in vigore. Il Questore non può quindi opporre l’avvenuta abrogazione né sospendere il procedimento in attesa del parere della Commissione territoriale, ma deve provvedere sull’istanza di conversione entro il termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto l’11 ottobre 2021 il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, con validità fino all’11 ottobre 2023. Il 4 agosto 2023 presentava alla Questura di Taranto istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
L’Amministrazione non adottava alcun provvedimento espresso. Con nota del 16 novembre 2023 comunicava che il procedimento era sospeso, avendo disposto d’ufficio il rinnovo del permesso per protezione speciale con trasmissione degli atti alla Commissione territoriale, e che la conversione era ormai preclusa. Il ricorrente adiva dapprima il giudice ordinario, che declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, e quindi il TAR con ricorso notificato il 20 dicembre 2023, chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna al rilascio del titolo e il risarcimento del danno. L’Amministrazione eccepiva il difetto di interesse, stante il possesso della ricevuta attestante la presentazione della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in chiave diacronica il quadro normativo. L’art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione anteriore al d.l. n. 20/2023, consentiva il rilascio del permesso per protezione speciale anche sul presupposto del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Il decreto c.d. Cutro, sopprimendo il terzo e quarto periodo del comma 1.1, ha eliminato tale ipotesi, e l’abrogazione della lettera a) dell’art. 6, comma 1-bis ha a regime escluso la convertibilità del titolo.
Il punto decisivo è però la norma transitoria. L’art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 50/2023, stabilisce che i permessi già rilasciati ai sensi del richiamato art. 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta e con durata annuale, ma “resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”.
La previsione transitoria ricomprende, secondo il Tribunale, anche i titoli rilasciati ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, i quali presuppongono proprio l’accertamento delle condizioni dell’art. 19, commi 1 e 1.1. Il richiamo legislativo ai permessi “già rilasciati” e “in corso di validità” alla data di entrata in vigore del decreto non può essere letto come riferito ai soli titoli scaduti dopo tale data: ne segue che il titolo in corso di validità al 6 maggio 2023 è convertibile.
Nel caso concreto il permesso del ricorrente, rilasciato nel 2021 e scaduto l’11 ottobre 2023, era in corso di validità al 6 maggio 2023. La nota della Questura del 16 novembre 2023, che assumeva l’impossibilità della conversione e attivava d’ufficio il rinnovo con sospensione in attesa del parere della Commissione territoriale, non costituisce adempimento idoneo. Il silenzio-inadempimento è pertanto illegittimo.
Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 3, e 117, comma 2, c.p.a. e ordina alla Questura di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Respinge invece la domanda risarcitoria, perché genericamente formulata e priva di prova sull’an e sul quantum. Compensa le spese e conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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