La modifica sopravvenuta della misura di mitigazione imposta rende improcedibile il ricorso (TAR Sicilia n. 1907 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La modifica, ad opera dell’Amministrazione, della prescrizione di mitigazione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. non integra cessazione della materia del contendere, che postula la piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate. Essa determina invece improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse tutte le volte in cui il nuovo provvedimento, idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Il giudice amministrativo deve quindi verificare in concreto se la nuova determinazione soddisfi integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente oppure lo renda soltanto non più attuale. La declaratoria di improcedibilità segue la qualificazione dell’interesse e non la mera successione cronologica degli atti.

Il Fatto

Nel 2018 la società ricorrente otteneva l’autorizzazione all’ampliamento del proprio centro commerciale, incrementando di mq. 2.611 la superficie originaria di mq. 11.785, tutti entro l’area già destinata all’impianto. La conferenza di servizi, in ragione dell’inerenza materiale e della ridotta misura dell’intervento, non riteneva necessaria la previa verifica di assoggettabilità a V.I.A.. Per cautela, la società chiedeva comunque alla Regione una verifica postuma ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 152/2006, conclusasi con il decreto che riconosceva la non assoggettabilità a V.I.A. ma prescriveva quattro misure di mitigazione ambientali riferite all’intero centro commerciale.

La ricorrente impugnava il decreto n. 151 del 17 marzo 2022 nella parte relativa alla sola misura dell’autosufficienza energetica della struttura, deducendone l’illegittimità, l’irrealizzabilità materiale, l’inconferenza rispetto alla tutela ambientale, la sproporzione e l’insostenibilità finanziaria. Si costituiva l’Amministrazione regionale per resistere.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’Amministrazione rappresentava l’adozione del D.R.S. n. 63 del 3 febbraio 2023, recante in allegato il parere della C.T.S. n. 502 del 30 dicembre 2022, con cui la condizione contestata veniva riformulata: non più l’autosufficienza energetica della struttura, ma l’utilizzo di tecnologie e impianti destinati a garantire “quanto più possibile” il fabbisogno energetico, sfruttando al massimo le superfici disponibili. Su questa base la difesa erariale concludeva per la cessazione della materia del contendere.

Il Collegio, rilevata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. la possibile improcedibilità, esclude anzitutto la qualificazione proposta dalla resistente. La cessazione della materia del contendere richiede, per l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate: presupposto che nella specie difetta, perché la nuova prescrizione non elimina la misura ma ne riduce la portata precettiva.

Il percorso argomentativo conduce allora all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice amministrativo valorizza la funzione del provvedimento sopravvenuto: esso è idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e, per ciò stesso, rende certa e definitiva l’inutilità di una pronuncia sul provvedimento originario. La declaratoria discende dalla constatazione che l’interesse sostanziale della ricorrente non è più attuale, non dalla satisfazione integrale della pretesa.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la condanna dell’Amministrazione regionale in ragione della soccombenza virtuale, tenuto conto del carattere eccessivamente dispendioso e di difficile realizzazione dell’intervento di mitigazione in origine imposto. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con liquidazione delle spese in complessivi Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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