Concessioni demaniali marittime, proroghe disapplicate e decadenza vincolata (TAR Campania n. 2074 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e vanno disapplicate dai giudici e dalle amministrazioni, comprese quelle comunali, senza che il legislatore possa condizionarle alla mappatura della scarsità della risorsa. Ne segue che la concessione scaduta non è più prorogabile e che le sopravvenienze legislative a essa favorevoli sono tamquam non essent. Accertata in via definitiva la realizzazione di gravi violazioni edilizie su area demaniale, la decadenza di cui all’art. 47, lett. b ed f, cod. nav. e all’art. 01, comma 2 ter, d.l. n. 400/1993 costituisce esito vincolato, senza residuo spazio per bilanciamenti discrezionali o valutazioni di proporzionalità.
Il Fatto
Una società concessionaria gestiva uno stabilimento balneare con ristorante-bar su area demaniale marittima, in forza di una concessione demaniale marittima risalente al 2009. A monte della vicenda, un’ordinanza di demolizione del 2014 aveva contestato la realizzazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello assentito, con opere in cemento armato, solaio, pilastri e impianti, in assenza o in difformità dei titoli e in area soggetta a vincolo paesaggistico. L’impugnazione di quella ordinanza era stata respinta in primo grado e in appello.
Il Comune ha poi dichiarato la decadenza della concessione, ha disposto lo sgombero dell’area e la rimozione degli arredi, ha revocato le autorizzazioni commerciali e ha respinto le istanze di sanatoria delle opere. La società ha impugnato tutti questi atti con ricorso e successivi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ricostruisce anzitutto il diritto vivente in materia di proroghe demaniali. Richiama la giurisprudenza unionale e nazionale secondo cui le proroghe automatiche e generalizzate sono in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, con conseguente obbligo di disapplicazione da parte dei giudici e delle amministrazioni, comprese quelle comunali. Il divieto di bandire le gare non condiziona l’effetto diretto della norma unionale.
Da qui la conclusione: al momento dell’adozione del provvedimento decadenziale la concessione era soggetta al termine finale già fissato, e le proroghe successive, comprese quelle introdotte dal c.d. decreto Milleproroghe, sono da reputarsi tamquam non essent. Ne deriva il venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, essendo ormai cessato ogni titolo alla prosecuzione del rapporto concessorio.
Il Collegio affronta poi la decadenza. In materia di concessioni demaniali marittime, al ricorrere delle ipotesi dell’art. 47 cod. nav. l’amministrazione esercita una discrezionalità di tipo tecnico: accertati i presupposti fattuali, il provvedimento è vincolato. La norma di cui all’art. 01, comma 2 ter, d.l. n. 400/1993 si esprime in termini di doverosità in presenza di gravi violazioni edilizie. La società non poteva quindi invocare un bilanciamento tra interesse pubblico ed esigenze private.
Quanto alle istanze di sanatoria, il TAR nega che una sanatoria parziale potesse paralizzare il procedimento decadenziale e richiama il principio della visione complessiva e non atomistica degli abusi, già affermato nel giudicato. Il giudicato sostanziale sull’ordinanza di demolizione copre il dedotto e il deducibile, impedendo di rimettere in discussione la portata degli illeciti.
Infine, il Collegio esclude la doverosità del riesame in autotutela e la configurabilità del silenzio inadempimento, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione di un procedimento di riesame. La pretesa all’indennizzo è respinta in forza dell’art. 49, comma 1, cod. nav., la cui compatibilità con il diritto unionale è stata confermata dalla giurisprudenza. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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