Monetizzazione aree a standard non è prestazione imposta e convive con oneri (TAR Toscana n. 1520 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo previsto dalla convenzione urbanistica a titolo di monetizzazione delle aree a standard, in luogo della cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione, non costituisce prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma corrispettivo negoziale privo di natura tributaria. Esso trova causa nell’interesse del privato a conservare la superficie aggiuntiva realizzata e non è soggetto alla riserva di legge. La monetizzazione si distingue ontologicamente dal contributo di costruzione ex art. 16 d.P.R. n. 380/2001: la prima attiene alla disciplina del territorio e alla validità del titolo edilizio, il secondo opera sul piano dell’efficacia nel rapporto paritetico. Ne consegue la legittimità delle clausole convenzionali che affiancano il contributo di monetizzazione agli oneri di urbanizzazione, senza duplicazione. È infondata la censura che assume violazione della competenza dirigenziale quando il Segretario Generale sottoscriva l’ingiunzione quale dirigente pro tempore del settore competente.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato nel 2010 un piano di recupero per il ripristino della destinazione residenziale di un immobile già adibito ad albergo. Approvato il piano, la società e il Comune sottoscrivevano una convenzione urbanistica con cui l’attuatore si impegnava, in aggiunta al pagamento dei contributi concessori, a concorrere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione mediante versamento di una somma per metro quadrato di S.U.L., per un importo complessivo parametrato alla superficie. Una seconda convenzione del 2013 modificava solo le modalità di liquidazione.

Dopo l’inadempimento relativo alle rate pregresse, definito con sentenze confermate in appello e passate in giudicato, il Comune ingiungeva il pagamento dell’ultima rata, oltre interessi. La società impugnava l’ingiunzione unitamente alla norma del regolamento urbanistico e alle clausole convenzionali, chiedendo l’accertamento della non debenza e la restituzione di quanto versato, deducendo la natura tributaria del contributo e la violazione della riserva di legge.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta la questione centrale della natura giuridica del contributo. La ricorrente lo qualificava come prestazione patrimoniale imposta introdotta in via regolamentare, sostenendo l’illegittimità dell’art. 13 delle n.t.a. e la nullità delle clausole convenzionali. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la monetizzazione è misura di favore per il richiedente il titolo che, in base allo strumento urbanistico, dovrebbe cedere o reperire aree per opere pubbliche, nel rispetto dei criteri del d.m. n. 1444/1968.

Richiamando la sentenza del Cons. Stato n. 5152/2024, che aveva già confermato la legittimità delle ingiunzioni relative alle prime rate, il TAR esclude che la monetizzazione sia prestazione priva di contropartita e riconducibile all’art. 23 Cost.: essa è la somma dovuta in luogo della cessione gratuita, affinché l’Amministrazione reperisca gli spazi per le urbanizzazioni nella zona di intervento (Cons. Stato n. 4908/2023). La società, peraltro, si era impegnata in via negoziale, senza limiti, quale contropartita per il mantenimento della superficie maggiore.

Il Tribunale richiama il criterio della complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma contrattuale (Cons. Stato n. 5603/2013). La causa della convenzione va valutata con riguardo alla funzione economico-sociale del negozio, non ai singoli impegni. Quanto alla dedotta duplicazione con gli oneri di urbanizzazione, il Collegio ribadisce la differenza ontologica tra i due istituti: la monetizzazione attiene alla validità del titolo edilizio, il contributo di costruzione all’efficacia del rapporto, con natura privatistica degli atti di determinazione (Cons. Stato n. 1436/2020).

Respinta la censura sulla competenza, il Segretario Generale avendo sottoscritto l’ingiunzione quale dirigente pro tempore del settore competente ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) d.lgs. n. 267/2000, il ricorso è dichiarato infondato, con rigetto anche delle domande restitutorie e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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