Reviviscenza della norma urbanistica annullata e frazionamento già eseguito dal terzo (TAR Toscana n. 1521 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che in appello riforma la pronuncia di annullamento di una norma regolamentare a contenuto generale non travolge, per efficacia retroattiva, i rapporti sorti e consolidatisi nel periodo in cui l’annullamento spiegava efficacia erga omnes. Nei confronti dei terzi estranei al giudizio la reviviscenza della norma opera secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, con efficacia solo ex nunc. L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, cod. proc. civ. non si estende a chi non è stato parte e non ha visto caducato alcun atto in proprio favore. Il limite dei rapporti esauriti impone di preservare l’affidamento e la certezza dei rapporti giuridici, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato un appartamento residenziale risultante dall’accorpamento di due unità immobiliari, realizzato dalla dante causa in forza di titoli edilizi e successiva variante. Con C.I.L.A. ha poi comunicato al Comune di Forte dei Marmi lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento dell’immobile in due unità abitative, versando i relativi oneri.
A opere ultimate, il Comune ha dichiarato inefficace la C.I.L.A. e ha avviato il procedimento di accertamento, rilevando che il frazionamento contrastava con il divieto regolamentare, annullato in primo grado dal TAR ma ripristinato dalla riforma in appello, con pretesa reviviscenza ex tunc. Seguita l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, la società ha impugnato deducendo la legittimità dell’intervento eseguito nel periodo di efficacia dell’annullamento e la violazione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’efficacia delle sentenze di annullamento. In via ordinaria il giudicato opera solo tra le parti; assume invece efficacia erga omnes quando cade su atti a contenuto inscindibile o normativo, regolamenti e atti amministrativi generali, rivolti a destinatari indeterminabili a priori, perché simili atti non possono esistere per taluni e non per altri, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 2097 del 2018.
Il Collegio riconosce che l’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 c.p.a., produce l’effetto espansivo esterno della riforma. Ne circoscrive però la portata: esso va valutato caso per caso e non opera quando la nuova determinazione amministrativa non sia formale esecuzione della sentenza di primo grado, ma frutto di autonoma valutazione, né può incidere su ragioni estranee ai limiti oggettivi del giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 380 del 2022).
In via analogica rispetto alle sopravvenute pronunce di incostituzionalità, l’efficacia retroattiva della statuizione d’appello incontra il limite dei rapporti esauriti: quelli sorti prima della pronuncia e consolidatisi per giudicato, definitività di provvedimenti non più impugnabili, esaurimento degli effetti di atti negoziali o decorso di termini, rimessi semmai all’autotutela amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5495 del 2017).
Applicando tali principi, la società non è stata parte del giudizio che ha annullato e poi confermato la norma regolamentare; il frazionamento è stato eseguito e completato quando il divieto era caducato con efficacia erga omnes. Esso non può quindi essere travolto per una sorta di illegittimità sopravvenuta: verso i terzi la riforma produce solo una modifica del regime normativo con efficacia ex nunc. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito; spese compensate, con rimborso del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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