Spese di ottemperanza e minimi tariffari: illegittima la liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 2278 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e non richiede ampia motivazione quando la parte vittoriosa ottenga la condanna dell’altra. Il giudice gode di discrezionalità nella quantificazione, ma incontra il limite di non emettere statuizioni abnormi e di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La liquidazione immotivata delle spese del giudizio di ottemperanza, inferiore ai valori tariffari anche tenendo conto della riduzione per la fase, è illegittima e merita correzione in appello. La statuizione sulle spese adottata senza giustificato motivo, in deroga alla soccombenza, è sindacabile dal giudice d’appello.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.000,00. Non eseguita la statuizione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria.
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha assegnato al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta, liquidando però le spese di lite in soli € 500,00. Avverso tale capo la ricorrente ha proposto appello, dolendosi della misura delle spese, inferiore ai minimi tariffari e non conforme al decoro professionale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla sola statuizione relativa alle spese, unico capo impugnato. Il primo giudice ha liquidato € 500,00 senza indicare alcuna ragione. Tale scelta viola, senza giustificato motivo, il criterio della soccombenza posto dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c., richiamato dalla stessa disposizione.
Il Consiglio di Stato ricorda che, per principio generale, la regolazione delle spese segue la soccombenza e non esige in sentenza un’ampia motivazione. Un onere di motivazione più specifica sorge invece quando la regolazione prescinda da una vittoria in giudizio e risponda a esigenze differenti. L’assenza di ragioni a sostegno della misura di € 500,00 viola dunque la regola per cui il giudice, pur titolare di ampia discrezionalità, non può condannare alle spese la parte vittoriosa né emettere statuizioni abnormi.
Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo se si discosta dalla soccombenza. Pur espressione di potere discrezionale, la quantificazione incontra il divieto di attribuire somme simboliche. Sul piano dei valori tabellari, il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017 ha chiarito che le modifiche ai parametri miravano a superare l’incertezza applicativa e a fissare soglie minime di riduzione del compenso.
La quantificazione operata dal primo giudice si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Essa è pertanto lesiva del decoro professionale e, nella sua immotivata esiguità, merita correzione.
In riforma parziale, il Collegio liquida le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado in € 800,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Liquida altresì le spese del grado d’appello in € 300,00, commisurate al valore della controversia, limitato alle sole spese del primo grado. L’appello è così accolto.
Nota della Redazione
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