Ordine di demolizione atto vincolato e irrilevanza della comunione (TAR Puglia n. 308 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, che consegue al mero accertamento tecnico dell’abuso edilizio. Non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo del privato. La natura vincolata esclude la necessità di comparare l’interesse pubblico con quello privato al mantenimento dell’opera. La mancata notificazione dell’ingiunzione ad alcuni comproprietari pro indiviso non incide sulla validità dell’atto, ma solo sulla sua efficacia nei confronti dei destinatari non raggiunti. L’omessa o imprecisa indicazione dell’area da acquisire non determina l’illegittimità dell’ordinanza, potendo essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione.
Il Fatto
Una comproprietaria pro indiviso di un terreno sito nel Comune di Lizzanello impugna l’ordinanza con cui il Dirigente dell’U.T.C. le ingiunge, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, la demolizione entro novanta giorni di un fabbricato destinato a civile abitazione, di un rustico, di una tettoia e di un muro di delimitazione, realizzati in assenza di permesso di costruire.
L’atto segue una complessa vicenda territoriale. Il Comune di Cavallino aveva in precedenza ordinato la demolizione delle stesse opere, ma il TAR Lecce aveva annullato i provvedimenti per incompetenza assoluta, rilevando l’invalidità derivata del decreto di permuta delle circoscrizioni. La decisione è stata confermata in appello. Il Comune di Lizzanello ha quindi riemesso l’ordine di demolizione per le opere ricadenti nel proprio territorio. La ricorrente deduce violazione del diritto di partecipazione, contraddittorietà rispetto agli atti presupposti, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata notifica ai comproprietari e l’assenza di planimetria. I Comuni intimati non si costituiscono.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. La prima censura, relativa alla mancata comunicazione di avvio, è infondata. L’ordine di demolizione è atto dovuto, da emanare senza indugio, e rientra in un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio osserva che il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori edilizi rende superflua la comunicazione, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo. Né rileva che l’ordinanza segua la sentenza che aveva annullato il provvedimento del Comune di Cavallino: una volta accertata la competenza del Comune di Lizzanello, la partecipazione non avrebbe potuto orientare diversamente la scelta.
Il secondo gruppo di censure è parimenti respinto. Dall’annullamento del decreto di permuta deriva la permanenza delle aree nel territorio di Lizzanello. Il competente Ufficio ha quindi legittimamente adottato l’ordine, in esecuzione di un’attività vincolata e sanzionatoria. L’eventuale indirizzo politico volto alla cessione dell’area e l’asserita inadeguatezza dell’istruttoria sono circostanze irrilevanti rispetto al doveroso esercizio del potere repressivo degli abusi.
Il Collegio ribadisce che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti, privi di margini discrezionali. È esclusa la necessità di una valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale o di una comparazione con gli interessi privati sacrificati. La motivazione è sufficiente con il riscontro oggettivo dell’abusività delle opere e della loro assoggettabilità al regime dei titoli abilitativi. L’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi non può trovare limite nel mantenimento di opere abusive.
Quanto alla mancata notifica ai comproprietari, il Tribunale rileva che le conseguenze non involgono la validità dell’atto. La notificazione è mera condizione legale di efficacia dell’ordinanza, presupposto di operatività nei confronti dei destinatari. La relativa omissione è censurabile solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta. Nessun pregiudizio discende per chi ha ritualmente ricevuto la notifica, mentre gli altri comproprietari potranno impugnare autonomamente l’ingiunzione.
Sull’omessa planimetria, la giurisprudenza richiamata chiarisce che l’indicazione dell’area è requisito dell’acquisizione, distinta misura sanzionatoria. La sua mancanza non inficia l’ordine di demolizione e può essere colmata nel successivo procedimento di acquisizione. Resta salva ogni valutazione discrezionale del Comune in ordine a un eventuale intervento conservativo in sede di nuova pianificazione urbanistica. Il ricorso è respinto; le spese sono dichiarate irripetibili per la mancata costituzione delle Amministrazioni.
Nota della Redazione
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