Montanità delle aree agricole e competenza regionale nell’accesso ai pagamenti compensativi (TAR Molise n. 184 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione e la delimitazione delle aree agricole rientranti nel territorio montano, in quanto parte della materia dell’agricoltura, appartengono alla competenza legislativa residuale e conseguentemente amministrativa delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Il D.M. n. 6277/2020 ha disciplinato le sole aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, recependo la montanità come dato preesistente di competenza regionale. Parimenti, la cartografia allegata al PSR approvato dalla Commissione europea non è atto a questa soggettivamente riconducibile e non sottrae al sindacato giurisdizionale le decisioni amministrative che su di essa si fondino. Ai fini dell’accesso alle indennità della sottomisura 13.1 non rileva l’insistenza dell’azienda nella lista dei comuni interamente montani, ben potendo una zona montana darsi in comuni solo parzialmente montani, secondo la definizione sostanziale dell’art. 32, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013. La rinuncia a un’istruttoria puntuale sulle caratteristiche delle singole aree e il mutamento immotivato della qualificazione dei comuni integrano eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, nonché elusione del giudicato ove si reiterino motivazioni già disattese in decisioni passate in giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti, imprenditori agricoli operanti in alcuni comuni molisani, impugnano le determinazioni con cui la Regione Molise ha recepito gli esiti di una commissione tecnica interistituzionale istituita con il Ministero dell’Agricoltura. Tali determinazioni, emesse in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato, hanno escluso le loro aziende dall’accesso ai pagamenti compensativi per le aree montane delle annualità comprese tra il 2017 e il 2022.
La Regione fonda il diniego su tre assunti: la riconduzione della delimitazione delle aree montane al D.M. n. 6277/2020; il carattere vincolante della cartografia approvata dalla Commissione europea nella Decisione n. 4623/2015; la classificazione dei comuni secondo gli elenchi ISTAT. I ricorsi, riuniti, contestano l’incompetenza dell’organismo, il difetto di istruttoria e l’elusione dei giudicati formatisi nel contenzioso seriale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale supera l’obiezione di incompetenza della commissione interistituzionale osservando che i verbali sono rifluiti in autonome determinazioni regionali, che li hanno recepiti e ratificati. La questione di competenza resta tuttavia fondata in principio: l’art. 117, quarto comma, Cost. e la giurisprudenza costituzionale riservano all’ente regionale la materia agricola.
Nel merito, il Collegio ritiene erroneo il presupposto secondo cui l’esclusione della montanità deriverebbe dal D.M. n. 6277/2020. Il Ministero aveva chiarito, in altro giudizio, che il decreto riguardava le sole aree svantaggiate diverse da quelle montane e che la qualificazione dei comuni spetta esclusivamente alle Regioni. La stessa commissione aveva inizialmente riconosciuto tale limite, salvo poi contraddirsi nel motivare le determinazioni.
Parimenti privo di pregio è il richiamo alla cartografia della Decisione europea n. 4623/2015. L’art. 32, terzo comma, del Regolamento UE n. 1305/2013 attribuisce agli Stati membri la delimitazione delle zone, mediante analisi minuziosa basata su criteri oggettivi. Il Tribunale richiama le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, nn. 5018 e 5019 del 2022, che hanno escluso la riconducibilità soggettiva dell’atto alla Commissione e affermato l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il difetto di istruttoria emerge sul piano concreto. La Regione non ha verificato le effettive caratteristiche delle singole zone, ha immotivatamente disatteso le perizie tecniche prodotte dai ricorrenti e ha fatto discendere la qualificazione dei comuni dalla sola classificazione ISTAT, ritenuta meramente formale. Inoltre, ha escluso i comuni anche dalla qualifica di parzialmente montani, obliterando la precedente impostazione senza alcuna giustificazione, nonostante la richiesta istruttoria del Tribunale.
Quanto al giudicato, il Collegio rileva che la Regione ha reiterato motivazioni già disattese e non ha svolto l’istruttoria puntuale demandata dal Giudice d’appello, scegliendo di affidarla a un organismo che ha replicato i medesimi errori interpretativi. È invece inammissibile, per carenza di interesse, la censura sulla disparità di trattamento rispetto ad altri ammessi. I ricorsi sono accolti e gli atti annullati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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