Buoni pasto e responsabilità contabile: presunzioni non gravi né concordanti (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 19 del 06.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la prova della condotta illecita può essere raggiunta mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Il giudice deve procedere a una valutazione analitica degli indizi e poi a una valutazione sintetica della loro combinazione, secondo il canone del “più probabile che non”. Non integrano tale standard i meri calcoli sui tempi di percorrenza tra sede di lavoro ed esercizio commerciale né l’orario convenzionale ripetutamente indicato sul modulo cartaceo sostitutivo del badge malfunzionante. L’assenza di prova della cessione a terzi dei buoni pasto esclude il danno erariale e, con esso, l’elemento soggettivo dell’illecito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente comunale contestando un danno di euro 1.680,00 per l’asserito indebito utilizzo di n. 280 buoni pasto nel periodo 2017-2022. Secondo l’attore, il dipendente avrebbe ceduto a terzi i buoni, come emergerebbe dal raffronto tra le timbrature in uscita a pausa pranzo e l’orario di consumazione dichiarato nei moduli cartacei, sempre fissato alle ore 12.45 presso un esercizio distante 5,7 km dalla sede municipale e, secondo informazioni reperite online, chiuso alle ore 13.00.

La difesa ha sostenuto che il badge elettronico era danneggiato e funzionava solo per le timbrature di presenza, che il modulo cartaceo era compilato con orario convenzionale per prassi e che il titolare dell’esercizio, sentito in indagini difensive, aveva confermato il consumo personale dei pasti. Una prima voce di danno, pari a euro 222,00, era già stata restituita mediante bonifico.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 67, comma 7, c.g.c. L’acquisizione successiva all’invito a dedurre riguarda mera documentazione di completamento — i moduli compilati e firmati dal convenuto — inviata dal Segretario comunale ad integrazione della segnalazione. Nulla muta nel thema decidendum e il diritto di difesa non è compresso.

Quanto alle lamentate carenze istruttorie, la Corte ribadisce che spetta alla discrezionalità inquirente del Pubblico ministero valutare gli elementi raccolti, anche quelli favorevoli al presunto responsabile, ai sensi dell’art. 55, comma 1, c.g.c. Tali valutazioni non sono sindacabili dal giudice, mancando nel processo contabile la figura del giudice per le indagini preliminari.

Nel merito, il Collegio richiama la disciplina delle presunzioni semplici e il canone del “più probabile che non”, ricordando che l’indizio è grave quando resiste alle obiezioni, preciso quando non ammette diverse interpretazioni, concordante quando più elementi convergono nella medesima direzione. Applicando tali coordinate, gli indizi su cui si fonda la citazione non superano la soglia probatoria.

La dichiarazione del titolare dell’esercizio, raccolta ex artt. 391-bis e 391-nonies c.p.p. e valutabile come prova atipica, conferma il consumo personale dei pasti e non è stata specificamente contestata. La Procura non ha dimostrato chi avrebbe beneficiato dei buoni né quale utilità il convenuto ne avrebbe tratto. L’orario di chiusura ricavato da Internet è poco attendibile, e la ripetizione del medesimo orario sul modulo appare più verosimilmente frutto di compilazione approssimativa.

Il regolamento contrattuale non impone l’indicazione dell’orario di consumazione, ma solo che il pasto avvenga in giornata lavorativa e che la pausa sia di almeno 30 minuti. Il badge era malfunzionante dal febbraio 2013 e fu sostituito solo nel maggio 2022, nonostante le sollecitazioni del dipendente. Esclusa la prova del danno, manca anche l’elemento soggettivo: nessun dolo, neppure eventuale, e nessuna colpa grave, non essendo la condotta né imprevedibile né gravemente negligente, anche in ragione dell’art. 1227, comma 2, c.c.

La domanda è quindi respinta, con rifusione delle spese di difesa in favore del convenuto, liquidate in euro 906,00 a carico del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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