Moratoria 5G comunale non lesiva se la Giunta si limita all’indirizzo politico (TAR Campania n. 321 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui la Giunta comunale dispone la moratoria dell’installazione degli impianti di telefonia mobile con tecnologia 5G non sono lesive quando si limitano a formulare un indirizzo politico, privo di efficacia cogente nei confronti degli uffici. In ragione del principio di separazione delle funzioni politica e amministrativa, gli organi di governo possono al più dettare indirizzi, restando la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica demandata ai dirigenti ai sensi degli artt. 48 e 107 del TUEL. L’impugnativa di tali atti è pertanto inammissibile per difetto di lesività, non essendo gli stessi ostativi all’accoglimento dell’istanza autorizzatoria.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un’infrastruttura destinata a ospitare antenne per telefonia mobile con tecnologia 5G. Con una nota, il Responsabile dell’Area Tecnica ha comunicato di non poter dare corso all’istruttoria per carenza della documentazione geologica e archeologica e per la necessità del parere della Soprintendenza, richiamando altresì la precedente delibera di Giunta con cui era stato espresso parere negativo all’estensione della nuova tecnologia sul territorio comunale.
La società ha impugnato le due delibere giuntali con cui la moratoria era stata disposta e ribadita, deducendo l’incompetenza dell’organo, l’illegittimità della moratoria a tempo indeterminato e il difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnativa, l’inesistenza di una delle delibere e la carenza di interesse. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha insistito per l’improcedibilità, sostenendo la formazione del silenzio assenso sull’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, incentrando la decisione sulla natura dell’atto impugnato. Richiamando l’art. 107 del TUEL, che assegna ai dirigenti i compiti di gestione e agli organi di governo le funzioni di indirizzo e controllo, e l’art. 48 del medesimo testo unico, i giudici hanno ricostruito la ripartizione delle competenze all’interno dell’ente locale.
Su questa base il Collegio ha richiamato il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 7687/2024, secondo cui sussiste una generale competenza della Giunta all’adozione di atti d’indirizzo, mentre la concreta gestione amministrativa resta demandata ai dirigenti. La Giunta, si legge nella sentenza, si limita di norma ad adottare l’atto di indirizzo politico, dando mandato ai competenti dirigenti di adottare i provvedimenti finalizzati al raggiungimento dello scopo.
Il Tribunale ha poi valorizzato il contenuto della proposta di deliberazione, che sottoponeva l’argomento all’attenzione del Consiglio comunale unitamente alla possibilità di adozione di un apposito regolamento. Ha richiamato altresì il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5786/2024, secondo cui, in ragione della separazione delle funzioni, sia il Consiglio che la Giunta possono al più formulare indirizzi politici nei confronti degli uffici, ma non ordini gerarchicamente cogenti. Ne consegue che non risulta lesiva la prevista astensione dall’autorizzare progetti relativi a nuove tecnologie, né il divieto di installazione del 5G sul territorio.
Il Collegio ha inoltre osservato che la nota comunale subordinava la conclusione dell’istruttoria alla sola acquisizione della documentazione mancante. Alla luce dell’apparato motivazionale della nota, si è escluso che la delibera fosse ostativa rispetto all’accoglimento dell’istanza, poiché in tal caso l’ente avrebbe omesso di rimarcare le carenze documentali impeditive del prosieguo dell’istruttoria.
Da qui la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa della delibera n. 58 e di quella n. 62, quest’ultima neppure menzionata nella nota comunale. L’esito in rito ha giustificato la compensazione delle spese tra tutte le parti.
Nota della Redazione
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