Equa riparazione: il decreto Pinto è titolo esecutivo per l’ottemperanza (TAR Campania n. 330 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Tale conclusione è oggi codificata dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm.. L’ottemperanza presuppone la definitività del titolo, il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto in forma esecutiva ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 e l’inerzia dell’Amministrazione, che non provi l’avvenuto pagamento. È altresì condizione dell’ordine di pagamento il decorso infruttuoso dei sei mesi dall’autodichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001. All’inottemperanza consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la nomina del Commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Napoli emesso in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 4.850,00, oltre interessi, per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo ex art. 6, par. 1, CEDU. Il provvedimento è stato poi integrato da decreto di correzione.
Il ricorrente lamenta che, nonostante la rituale notificazione del titolo in forma esecutiva, l’Amministrazione non abbia dato corso al pagamento. Chiede pertanto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il decreto Pinto è divenuto definitivo per mancata opposizione, come attestato dal certificato della cancelleria competente, ed è stato notificato in forma esecutiva. È quindi decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione abbia eseguito il dictum del giudice civile.
Sul piano della natura del titolo, il Tribunale richiama il principio secondo cui il decreto di condanna ex legge Pinto ha carattere decisorio in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fondare l’ottemperanza: indirizzo che l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. ha recepito e codificato, e che il Collegio conforta con il richiamo a Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484.
Il Tribunale sottolinea la persistente e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento, secondo il principio espresso da Cass. SS.UU., n. 12533/2001. Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’autodichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
Accertata l’inottemperanza, il Collegio ordina all’Amministrazione di eseguire la statuizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.
In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni, con compenso rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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