Rapina lieve entità e recidiva giudizio insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4491 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio circa l’applicabilità dell’attenuante del fatto di lieve entità nel reato di rapina costituisce una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da congruità e non illogicità motivazionali. In tema di recidiva, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quali fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17/04/2025, aveva confermato la condanna per i reati di rapina. Il ricorrente Sirbu, tramite due distinti atti di impugnazione, deduceva, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità con riferimento al reato di rapina di cui al capo d), e, con il secondo, la mancata esclusione della recidiva. Il coimputato Brebenel contestava, invece, l’omesso riconoscimento della medesima attenuante per il delitto di rapina di cui al capo a).
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse del Sirbu manifestamente infondato, oltre che aspecifico. La Corte territoriale aveva correttamente indicato le ragioni per le quali, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 86 del 13 maggio 2024, non potesse ravvisarsi l’attenuante speciale. La condotta era stata posta in essere con mezzi particolarmente insidiosi, in un contesto di “bullismo”, e gravemente aggressiva dell’integrità psico-fisica di una persona “vulnerabile”.
Il giudizio circa l’applicabilità dell’attenuante costituisce una questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso di specie, da congrue e non illogiche motivazioni. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è stato anch’esso dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne.
L’unico motivo di ricorso presentato nell’interesse del Brebenel, con cui si contesta l’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del delitto di rapina, è stato ritenuto del tutto sovrapponibile al primo motivo di ricorso proposto nell’interesse dell’altro ricorrente, per cui devono ritenersi valide le medesime conclusioni. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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