Motivazione apparente della C.t.r. e domanda nuova in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 2199 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che ometta di illustrare le censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e le ragioni della loro reiezione, oppure si limiti a motivare per relationem mediante mera adesione alla sentenza impugnata. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa la mera insufficienza della motivazione. I motivi di ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado: è inammissibile la censura sull’atto impositivo proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società contribuente impugna davanti alla commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, all’esito di una verifica fiscale relativa all’anno 2006, aveva accertato maggiori redditi ai fini Ires e un maggiore valore della produzione ai fini Irap.
La C.t.p. accoglie solo la censura sull’aliquota di ammortamento. Propongono appello entrambe le parti. La C.t.r., in riforma parziale, conferma l’accertamento. La società ricorre per cassazione deducendo cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e il Procuratore generale chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, proposto in via pregiudiziale, denuncia la giuridica inesistenza dell’avviso di accertamento per difetto della prova del potere dirigenziale del sottoscrittore. La Corte lo dichiara inammissibile: la questione non aveva formato oggetto del giudizio di appello, come ricostruito nella sentenza impugnata.
Sul punto il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del secondo grado. Nel contenzioso tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dalle contestazioni dedotte con il ricorso introduttivo; i motivi di impugnazione dell’atto costituiscono la causa petendi dell’invocato annullamento. È quindi inammissibile il mutamento delle deduzioni in appello, che integra domanda nuova per modificazione della causa petendi. La novità è rilevabile anche d’ufficio.
La Corte esclude inoltre che la censura, proposta per la prima volta in legittimità, sia rilevabile d’ufficio, trattandosi di vizio dell’atto impositivo diverso da quelli originariamente allegati. Quanto alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale invocata dalla parte, essa non riverbera effetti sulle sentenze che abbiano applicato la norma quando il relativo capo non sia stato impugnato.
Il secondo motivo è invece fondato quanto a entrambe le censure, con assorbimento degli ulteriori. La C.t.r. aveva rigettato il vizio del contraddittorio e, sul merito, aveva affermato che lo scorporo andava effettuato dal luglio 2006 e che il conteggio era corretto, senza spiegare le ragioni di tale conclusione né perché lo scorporo fosse effettuabile nell’anno successivo. Sulle ulteriori questioni controverse nulla aveva esposto, pur confermando l’accertamento in dispositivo.
Richiamate le Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, la Corte ribadisce che è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel processo tributario è nulla la sentenza completamente priva dell’illustrazione delle censure dell’appellante e delle ragioni della loro reiezione, o motivata per relationem con mera adesione alla decisione di primo grado. La sentenza impugnata incorre in tale vizio: la cassazione consegue con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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