Ricorso per cassazione, PEC e impossibilità di sanare il difetto di procedibilità con deposito tardivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 14960 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce manifestazione di autoresponsabilità della parte e impegna il ricorrente a depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica o, in caso di notifica a mezzo PEC, le copie dei messaggi di spedizione e di ricezione. Il deposito della mera copia autentica della sentenza, priva della relazione di notificazione, determina il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile d’ufficio, non sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente né dalla produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. La sanzione dell’improcedibilità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di adempimento preliminare finalizzato a verificare il passaggio in giudicato della decisione di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania che, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva annullato una cartella di pagamento emessa ai fini Iva per l’anno 2018, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, in quanto dagli atti emergeva il difetto di procedibilità. L’Agenzia aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata a mezzo PEC in data 5.11.2024. Tale dichiarazione, secondo il consolidato orientamento di nomofilachia, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e fa sorgere l’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica.
Nel caso di notifica a mezzo di posta elettronica certificata, la giurisprudenza richiede il deposito, nella busta telematica, del messaggio PEC in formato .eml o .msg, ovvero delle ricevute, anche in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna. Nel caso di specie, l’Agenzia aveva depositato il messaggio di posta elettronica certificata, ma senza la relata di notificazione né le ricevute di accettazione e consegna. La Corte ha precisato che la produzione della ricevuta di consegna è idonea a dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica telematica e la data in cui l’evento si è realizzato.
La Corte ha escluso che potesse trovare applicazione il principio per cui il ricorso è procedibile anche in difetto della relata di notifica, qualora la notificazione si sia perfezionata entro il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Nella specie, la sentenza era stata pubblicata il 10.10.2024 e la notifica del ricorso era avvenuta il 12.12.2024, oltre il termine di sessanta giorni scaduto il 9.12.2024. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile e l’Agenzia condannata al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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