Motivazione apparente e integrazione in giudizio del diniego di rimborso IVA (Cass. civ. Sez. V n. 31500 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e va cassata per error in procedendo, la sentenza di appello che, in tema di rimborso IVA, si limiti a un generico rinvio alla decisione di primo grado, ritenuta adeguata in quanto fondata su una non meglio indicata documentazione, senza esplicitare le specifiche ragioni della valutazione di congruità della prova. Nel contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione del rigetto di una istanza di rimborso, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle poste a base del diniego, senza che si determini vizio di ultrapetizione, perché in tale ipotesi il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, tenuto a provare la propria domanda, mentre l’Ufficio non ha esplicitato alcuna “pretesa” impugnata.

Il Fatto

La società contribuente otteneva in primo grado l’accoglimento parziale del ricorso avverso il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2017, subordinato alla prestazione di una fideiussione bancaria ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il diniego era motivato unicamente perché l’iscrizione della ricorrente nell’archivio VIES era avvenuta dopo le cessioni intracomunitarie che avevano originato la richiesta.

La CGT2 Sardegna rigettava l’appello principale dell’Amministrazione e accoglieva quello incidentale della società, escludendo l’integrazione postuma della motivazione del diniego e ritenendo comunque infondate le censure nel merito. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente sulla prova del credito IVA. La Corte lo accoglie. Il giudice di appello, pur affermando che la documentazione prodotta era esauriente, si limita a un generico rinvio alla decisione di primo grado, senza riportarne il contenuto né chiarire le ragioni della valutazione di congruità.

Richiamando le Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, la Corte ribadisce che la motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. A ciò è omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile: l’anomalia integra error in procedendo, con nullità della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Nel caso concreto la motivazione è apodittica e non consente di comprendere le ragioni della decisione, alla luce delle contestazioni mosse dall’Ufficio.

Il secondo motivo è parimenti fondato. Richiamando Cass. n. 25999 del 2022, Cass. n. 10797 del 2010 e Cass. n. 17239 del 2019, la Corte ricorda che, nel contenzioso sul rigetto dell’istanza di rimborso, l’Amministrazione può integrare in giudizio la motivazione del diniego senza ultrapetizione: il contribuente è attore e deve provare la domanda, mentre l’Ufficio non ha formulato alcuna pretesa impugnata. Ha quindi errato la CGT2 nel ritenere non integrabile la motivazione.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla CGT2 Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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