IMU post-fallimentare quale spesa prededucibile prevalente sul credito ipotecario (Cass. civ. Sez. 1 n. 6733 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito erariale per l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento costituisce spesa sostenuta per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile, qualificabile come uscita di carattere specifico ai sensi dell’art. 111-ter l. fall. e, pertanto, grava in prededuzione sul ricavato della liquidazione del bene, ancorché questo sia oggetto di ipoteca. Tale credito, in sede di riparto dell’attivo fallimentare, prevale sui crediti con garanzia reale ipotecaria. L’accertamento della natura e della quantità del credito non può essere rimesso in discussione nella fase del riparto, essendo precluso dalla efficacia del decreto di approvazione dello stato passivo. Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. che si limiti alla contrapposizione di diverse soluzioni interpretative senza una critica specifica della decisione impugnata è inammissibile per genericità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La banca ricorrente, titolare di credito ipotecario su un immobile del fallito, aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di conferma del piano di riparto finale redatto dal curatore. Il Tribunale di Torino aveva rigettato l’impugnazione, qualificando il pagamento dell’IMU maturata dalla dichiarazione di fallimento alla vendita come costo inerente all’amministrazione dell’immobile e, quindi, prededucibile. La banca aveva impugnato il decreto con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 111, 111-bis e 111-ter l. fall. e dell’art. 8 d.lgs. n. 23/2011 in relazione alla quantificazione del credito fiscale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il credito erariale per l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento integra una “uscita di carattere specifico” ai sensi dell’art. 111-ter l. fall., gravante in prededuzione sul ricavato della liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca. Tale soluzione trova conferma nella formulazione dell’art. 222, comma secondo, del Codice della crisi d’impresa di cui al d.lgs. n. 14/2019, citato nel precedente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18882 del 10/06/2022.
Il provvedimento impugnato si è attenuto a tali principi, correttamente riconoscendo la prevalenza del credito fiscale prededucibile rispetto ai crediti con garanzia reale ipotecaria sull’immobile. Quanto alla base imponibile, il Tribunale aveva correttamente applicato l’art. 8 d.lgs. n. 23/2011, che richiama l’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, considerando la rendita catastale risultante al primo gennaio di ogni anno di imposizione e ritenendo irrilevante la variazione intervenuta in data successiva.
Il secondo mezzo è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Corte ha rammentato che la fase del riparto non è la sede per contestare natura e quantità di un credito, attesa l’efficacia preclusiva del decreto di approvazione dello stato passivo e la limitazione del giudice delegato alla risoluzione delle questioni relative alla graduatoria dei privilegi. In secondo luogo, il motivo risultava affetto da genericità, non essendo sufficiente la mera indicazione delle norme asseritamente violate senza una specifica e puntuale critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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