Crediti prededucibili del professionista e prova documentale nel fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 8421 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo è prededucibile anche nel successivo fallimento quando la prestazione, anteriore o posteriore alla domanda, sia stata funzionale alle finalità della prima procedura e abbia contribuito, con inerenza necessaria e secondo un giudizio ex ante, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, purché il debitore sia stato ammesso al concordato. La revoca dell’ammissione alla procedura concordataria non giustifica di per sé il disconoscimento della prededuzione: il giudice deve valutare se ne ricorressero i presupposti. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente, fermi gli elementi oggettivi della domanda, può allegare fatti e depositare nuovi documenti a sostegno dell’insinuazione, non precludendo l’art. 99 l. fall. produzioni non sottoposte al vaglio del giudice delegato.

Il Fatto

Una professionista chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società per prestazioni rese in favore della compagine fallita. Il giudice delegato ammetteva in privilegio il credito per compensi, ma rigettava la domanda di ammissione in prededuzione del credito per l’attività di consulenza svolta nel corso di un concordato preventivo poi dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, in sede di opposizione, riteneva non valutabile la documentazione prodotta in copia analogica priva di firma autografa e di attestazione di conformità, escludeva la data certa del contratto professionale e reputava tardive le nuove allegazioni. Proposto ricorso per cassazione, la Corte ne vagliava i due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il Tribunale aveva applicato l’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 alle copie analogiche prive di attestazione di conformità, ma tale rilievo non regge rispetto alle ricevute di avvenuto deposito via p.e.c. del mandato professionale. Il giudice di merito aveva inoltre escluso di poter ricavare l’esistenza del contratto dallo scambio di e-mail tra i consulenti: il rilievo sulla mancanza dei caratteri della posta certificata non merita censura, mentre il diverso accertamento sul contenuto delle missive rientra nel giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte corregge poi la lettura dell’art. 99 l. fall. Il Tribunale aveva ritenuto che l’opponente potesse produrre documenti solo se già depositati con la domanda di insinuazione. La norma, al comma 2, n. 4, impone l’indicazione specifica dei documenti prodotti, ma non preclude il deposito di nuovi documenti a miglior suffragio della domanda. Nell’opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria, sono inammissibili le domande nuove rispetto alla fase precedente, non applicandosi il principio dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. sulla mutatio degli elementi oggettivi. Ciò non impedisce all’opponente di esporre i fatti su cui si basa l’impugnazione, ex art. 99, comma 2, n. 3, l. fall., in modo più puntuale rispetto alla succinta domanda di ammissione, allegando ulteriori circostanze ed elementi di prova.

Quanto alla prededuzione, la revoca dell’ammissione al concordato non ne giustifica di per sé il disconoscimento. Il credito del professionista incaricato per l’accesso alla procedura è prededucibile, ex art. 111, comma 2, l. fall., se la prestazione fu funzionale alle finalità della prima procedura, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 42093 del 2021.

Il secondo motivo è fondato come vizio di motivazione. Non si configura l’omesso esame di un fatto decisivo, perché le domande e le eccezioni di merito non sono “fatti” ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né un’omessa pronuncia. Il Tribunale, pur avendo registrato le domande su I.V.A. e oneri previdenziali, non ha spiegato perché le abbia disattese: l’anomalia argomentativa integra violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo del contenuto minimo della motivazione.

Il decreto è cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *