Il metodo TNMM può essere utilizzato per il transfer pricing senza provare l’inadeguatezza degli altri metodi (Cass. civ. Sez. 5 n. 14082 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing ex art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986, la determinazione del valore normale delle operazioni infra-gruppo può essere effettuata con il metodo del margine netto della transazione (cd. TNMM), senza che sussista un rapporto di residualità rispetto ai metodi tradizionali: le linee guida OCSE, aggiornate al 2010, non configurano alcuna gerarchia tra i diversi parametri, rimettendo la scelta del criterio più appropriato alla valutazione delle caratteristiche della fattispecie concreta. Il giudice di merito non può quindi escludere l’applicabilità del metodo TNMM sulla sola base dell’assunto della sua natura sussidiaria, ma deve verificarne l’idoneità al caso di specie, anche considerando la motivazione dell’avviso di accertamento che ne abbia operato la scelta.

Il Fatto

La società contribuente aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2011 e 2012, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi derivanti da cessioni infra-gruppo di prodotti finiti, nonché la non deducibilità dei canoni di leasing relativi a contratti di durata inferiore a quella minima fiscale. La CTP di Varese aveva accolto il ricorso limitatamente alla prima ripresa, ritenendo illegittimo l’utilizzo del metodo TNMM per mancata dimostrazione dell’inutilizzabilità dei metodi tradizionali. La CTR della Lombardia, confermando sul punto, aveva accolto l’appello della società solo quanto all’annullamento delle sanzioni, rigettando l’appello incidentale dell’Ufficio basato sul presupposto dell’arbitraria preferenza accordata al TNMM.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge laddove aveva fatto discendere il rigetto dell’appello dall’errato presupposto della residualità del metodo TNMM. Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che la disciplina sul transfer pricing non stabilisce alcun rapporto gerarchico tra i metodi di determinazione del valore normale, spettando all’interprete individuare quello più aderente al caso concreto. Ne consegue che il giudice di merito non può limitarsi a scartare a priori il TNMM sulla base di una petizione di principio, ma deve indicare le specifiche ragioni della sua inadeguatezza, tanto più quando la scelta risulti motivata nell’atto impositivo.

Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto volto a sovvertire il giudizio di fatto del giudice di merito in ordine alla classificazione dei beni nel Gruppo XIV del d.m. 31/12/1988 per la determinazione del coefficiente di ammortamento dei canoni di leasing. L’accertamento sulla natura dell’attività prevalente, se congruamente motivato, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.

Il secondo motivo, concernente la deducibilità dei canoni di leasing per i contratti di durata inferiore al minimo fiscale, è stato rigettato in quanto infondato. La Corte ha escluso che la norma configuri una sanzione impropria, richiamando il principio secondo cui la perdita di un trattamento agevolato non ha natura punitiva, ma comporta il mero ripristino del regime fiscale ordinario. Ne deriva che la modifica normativa introdotta dal d.l. n. 16/2012, applicabile solo ai contratti conclusi successivamente, non può estendersi retroattivamente in virtù del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997, non trattandosi di norma sanzionatoria più favorevole. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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