Detrazione IVA e operazioni inesistenti: prova per presunzioni (Cass. civ. Sez. V n. 26026 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebito esercizio del diritto per operazioni oggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, che l’operazione non è mai stata posta in essere. Spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’effettività dell’operazione, che non può risolversi nella mera esibizione della fattura, nella regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Una volta accertata l’inesistenza oggettiva, resta irrilevante la buona fede del contribuente, poiché questi sa certamente se e in quale misura abbia ricevuto la prestazione indicata in fattura. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso, né esclude il ricorso alle presunzioni in materia tributaria. La censura sulla valutazione comparativa delle prove appartiene al merito e non è deducibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società contribuente la detrazione dell’IVA relativa a una fattura passiva, emessa da una società fornitrice, sul presupposto che essa afferisse a prestazioni oggettivamente inesistenti, consistenti nell’elaborazione di relazioni annuali previste dalla normativa ADR. Alla rettifica seguiva l’irrogazione di sanzioni.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che confermava la decisione, ritenendo la fornitrice una cartiera e la contribuente priva di prova contraria rispetto agli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. Sotto la formale deduzione di violazioni di legge in tema di operazioni inesistenti, onere della prova e prova presuntiva, la ricorrente mira in realtà a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.

La Corte territoriale aveva qualificato la fattura come relativa a operazioni oggettivamente inesistenti valorizzando un complesso di elementi indiziari: la natura di cartiera della fornitrice, l’assenza di struttura organizzativa, di personale e di mezzi, l’omessa comunicazione di operazioni attive, la mancanza di un contratto o di documentazione avente data certa, il contenuto delle e-mail riferite soltanto ai pagamenti e l’impossibilità di individuare autore, data e origine dei file prodotti. La decisione si è attenuta al principio secondo cui l’Amministrazione prova l’inesistenza oggettiva anche per presunzioni, mentre il contribuente deve dimostrare l’effettività della prestazione.

La Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, e non quando valuti le prove offerte attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune piuttosto che ad altre. Quanto alla prova presuntiva, la censura è deducibile solo se il giudice abbia fondato il ragionamento inferenziale su presunzioni prive dei requisiti legali o abbia affermato un principio incompatibile con l’art. 2729 cod. civ., non quando la parte proponga una diversa inferenza. Parimenti inammissibili le doglianze sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., poiché non è deducibile come violazione di tali norme la critica alla valutazione comparativa delle prove.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 non ha introdotto un onere probatorio diverso o più gravoso, né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici in materia tributaria: la disposizione impone al giudice di annullare l’atto impositivo quando la prova manchi, sia contraddittoria o insufficiente, ma non impedisce che essa sia fornita per presunzioni assistite dai requisiti di legge. Nel caso concreto non vi è inversione dell’onere probatorio, ma solo una valutazione di merito sfavorevole alla ricorrente.

Il quinto motivo è inammissibile: la questione sulla proporzionalità delle sanzioni non risulta trattata nella sentenza impugnata, e la parte che intenda dedurla in legittimità deve allegare di averla tempestivamente proposta nei gradi di merito e indicare in quale atto e termini sia stata devoluta, onere non assolto. Il ricorso è rigettato; poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente è condannata a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., secondo cui non attenersi alla delibazione del Presidente confermata dalla decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *