Motivazione apparente e prova non ammessa: nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 18896 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Viola il minimo costituzionale della motivazione, e integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, dopo avere respinto una richiesta istruttoria non inammissibile, rigetti la domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio. La motivazione è nulla quando omette ogni disamina dell’istanza di interrogatorio formale rivolta a provocare la confessione del terzo, ovvero quando è irrimediabilmente contraddittoria nel dichiarare superflua la prova testimoniale in ragione della durata dei lavori e del numero degli addetti, precludendo così la dimostrazione di un’esecuzione parziale. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso non ne determina l’inammissibilità e non osta alla riqualificazione, se dall’articolazione del motivo è chiaramente individuabile il vizio denunciato.

Il Fatto

Una società ha agito in monitorio per il pagamento di una fattura emessa a saldo di lavori eseguiti in un cantiere. La committente ha proposto opposizione, sostenendo che le opere fatturate non erano state realizzate dalla ricorrente, o erano già state pagate, o erano state eseguite in veste di subappaltatrice per altra ditta. Chiamato in causa il titolare di quest’ultima, entrambe le società hanno prospettato una diversa ricostruzione dei rapporti.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello, rilevando che la società creditrice non aveva provato l’allegata interposizione fittizia né di essere creditrice di somme ulteriori rispetto a quelle già riscosse, e giudicando superflue le prove orali per incompatibilità tra lavorazioni, tempistica e dotazione organica. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati ammissibili e fondati. La controricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del primo motivo per la sua erronea intitolazione: la ricorrente aveva invocato l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mentre il vizio dedotto era quello di cui al n. 4. La Corte osserva che l’erronea qualificazione non osta alla riqualificazione, se dall’articolazione del motivo è chiaramente individuabile il vizio denunciato, come avviene quando la parte trascriva i capitoli di prova e lamenti l’assenza di motivazione sulla loro mancata ammissione.

Nel merito, la sentenza impugnata ha affermato che le circostanze addotte non dimostravano la dedotta simulazione del contratto di appalto, senza confrontarsi con l’istanza di interrogatorio formale volta a provocare la confessione del terzo. La Corte ricorda che la confessione giudiziale non ha valore di prova legale nei confronti di persona diversa dal confitente, ma può assumere valore di elemento indiziario secondo il prudente apprezzamento del giudice. Poiché la sentenza non dimostra di avere svolto alcuna disamina su quell’istanza, essa è totalmente mancante di motivazione sul punto e viola il minimo costituzionale entro cui si svolge il sindacato di legittimità.

Quanto alla mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale diretti a dimostrare i lavori effettivamente eseguiti, la motivazione è irrimediabilmente contraddittoria. La sentenza ha valutato la superfluità della prova orale sulla base del periodo limitato di durata dei lavori, del numero esiguo degli addetti e della complessità delle lavorazioni, ma in tal modo ha posto la parte nell’impossibilità di dimostrare anche un’esecuzione parziale, che sarebbe stata pienamente compatibile con quegli stessi elementi.

La Corte richiama il principio secondo cui la motivazione è affetta da contraddittorietà insanabile quando il giudice rigetti la domanda per mancata prova dopo avere respinto una richiesta non inammissibile di prova. Neppure l’argomento secondo cui la ricorrente non avrebbe chiesto di provare che le somme ricevute si riferissero ai diversi lavori di costruzione della residenza privata del legale rappresentante della committente poteva giustificare il mancato ingresso della prova orale: tale affermazione presupponeva che le somme ricevute fossero compenso esaustivo dei lavori, senza mettere la parte in condizione di dimostrare tutti quelli effettivamente eseguiti. Restano assorbite le deduzioni sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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