La ratifica tacita della transazione non richiede forma scritta (Cass. civ. Sez. 3 n. 22778 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti, come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta solo ad probationem, la mancanza di sottoscrizione di una delle parti può essere superata dall’inequivocabile manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta. Il mandato a transigere e la ratifica delle transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori non esigono la forma scritta e la loro esistenza può essere desunta anche da semplici elementi presuntivi e da facta concludentia. La ratifica può manifestarsi attraverso una condotta del dominus negotii che dimostri l’approvazione dell’operato di chi abbia agito in sua assenza di poteri rappresentativi. L’allegazione di avere già adempiuto l’obbligazione implica, di regola, il riconoscimento dell’esistenza del debito e può quindi assumere rilievo come tacita ratifica.

Il Fatto

Un uomo agiva in giudizio nei confronti del fratello per ottenere il rimborso della metà di una somma versata a un creditore del padre, in esecuzione di una scrittura privata di natura transattiva stipulata anche in nome e per conto del convenuto. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, in riforma, la rigettava sul presupposto che il convenuto non avesse partecipato alla stipulazione della transazione e che non fosse stata provata né una valida procura né una successiva ratifica, richiesta in forma scritta ai sensi dell’art. 1967 c.c..

Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione l’erede dell’attore originario, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi in tema di prova della transazione e della sua ratifica. L’intimato non svolgeva difese in sede di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esclude, in primo luogo, la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., rilevando che l’obbligo di stimolare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto o miste, non le mere questioni di diritto come la qualificazione giuridica dell’atto in termini di transazione. Ritiene, altresì, inammissibile la censura relativa all’art. 112 c.p.c., non adeguatamente specificata nel ricorso ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Nel merito, la Corte richiama il consolidato principio secondo cui, nei contratti a forma scritta solo ad probationem, la mancanza di sottoscrizione di una parte può essere surrogata da una manifestazione inequivoca della volontà di avvalersi del negozio. Specifica, inoltre, che il mandato a transigere e la ratifica delle transazioni su rapporti obbligatori non richiedono la forma scritta, potendo essere desunti anche da elementi presuntivi e da comportamenti concludenti.

Da tali premesse la Corte fa discendere che la ratifica può essere manifestata per facta concludentia, senza necessità della prova della completa esecuzione della transazione. In questa prospettiva, l’allegazione della parte di avere già adempiuto l’obbligazione implica, di regola, il riconoscimento dell’esistenza del debito e può integrare una confessione o valere come tacita ratifica dell’operato del rappresentante senza poteri. Diverso è il principio sulla forma della procura di cui all’art. 1392 c.c., che non esclude la ratifica successiva quando essa non sia soggetta a forma scritta ad substantiam.

Il giudice di merito, avendo escluso il rilievo della condotta processuale del convenuto sul solo presupposto della mancata prova dell’integrale attuazione dei patti, senza una valutazione complessiva delle sue dichiarazioni e dei suoi comportamenti, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. La Corte precisa, infine, che gli atti del precedente giudizio, definito con pronuncia in rito, possono essere valutati come elementi documentali e indiziari, nei limiti propri delle prove atipiche, e non come prove orali ritualmente assunte.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, che dovrà verificare se il convenuto abbia posto in essere una tacita approvazione dell’operato del fratello in relazione alla transazione stipulata anche in suo nome.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1967 c.c.

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