Compensi stragiudiziali e solidarietà passiva dei clienti condebitori (Cass. civ. Sez. II n. 20922 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso dovuto all’avvocato per l’assistenza stragiudiziale resa a più parti contraenti nella predisposizione di un contratto è unico e l’obbligazione dei clienti è solidale, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ., in quanto sussistono sia l’identità della fonte, proveniente dalla medesima fattispecie negoziale, sia l’unicità della prestazione. La quantificazione del compenso tra minimo e massimo tariffario e l’apprezzamento dell’importanza e del valore della pratica costituiscono accertamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta. Il valore della controversia, nell’attività stragiudiziale di redazione di un contratto, si determina con riferimento all’oggetto del contratto e al valore dei beni ceduti.
Il Fatto
Un avvocato aveva prestato assistenza stragiudiziale a due clienti nella cessione di quote societarie e nella predisposizione di scritture private relative all’azzeramento del capitale sociale per perdite e alla sua ricostituzione. Ottenuti due decreti ingiuntivi per le proprie competenze, il professionista dovette affrontare le opposizioni dei debitori.
Il Tribunale di Modena, riunite le cause, accolse le opposizioni e rideterminò gli importi. La Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’appello del legale, liquidò le somme e, quanto alle scritture private, pose il compenso, calcolato al minimo, a carico di uno solo dei due clienti in ragione del 50%. Contro tale decisione il professionista ha proposto ricorso per cassazione su sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi e il quarto, trattati congiuntamente, investono la determinazione del valore della controversia. La Corte ricorda che l’attività di redazione di un contratto rientra nella tabella D del D.M. n. 127 del 2004 e che, per l’assistenza stragiudiziale, il valore della pratica si determina a norma del codice di procedura civile. Nel caso di specie, trattandosi di rapporto contrattuale, opera l’art. 12 cod. proc. civ., che ancora il valore alla parte del rapporto in contestazione.
Trasposta nell’attività stragiudiziale, la norma va letta nel senso che occorre fare riferimento all’oggetto del contratto e al valore dei beni ceduti, oltre che agli elementi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.M. n. 127 del 2004: natura della pratica, numero e importanza delle questioni, pregio dell’opera, risultati e vantaggi conseguiti, urgenza della prestazione. Il ricorrente contestava che i giudici di merito non avessero computato nel valore anche i vantaggi dell’operazione.
La doglianza è infondata. Essa sollecita una nuova valutazione degli elementi acquisiti, non consentita alla Corte di legittimità, cui spetta solo verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dell’apprezzamento del giudice di merito. La quantificazione del compenso compresa tra minimo e massimo tariffario e il convincimento sull’importanza delle pratiche costituiscono apprezzamento di merito, insindacabile se la motivazione appaga le esigenze della logica e del corretto criterio giuridico.
Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ampiamente motivato, considerando l’andamento negativo della società, la natura straordinaria della componente positiva di bilancio, l’assenza di avviamento commerciale e l’irrilevanza del programma di ripianamento delle perdite.
Il terzo, quinto e sesto motivo sono inammissibili: il terzo per richiesta di rivalutazione nel merito, il quinto per deficit espositivo in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il sesto perché l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di denunciare l’omessa valutazione di singole risultanze istruttorie.
È invece fondato il settimo motivo. La Corte afferma la presunzione di solidarietà passiva ex art. 1294 cod. civ. in presenza di comunione di interessi. I presupposti sono la pluralità dei soggetti, l’eadem causa obbligandi e l’identità della prestazione. Quest’ultima ricorre quando l’obbligazione ha il medesimo contenuto per tutti i debitori. Ne deriva che, nell’ipotesi di obbligazione plurisoggettiva che lega due parti contraenti all’avvocato che le ha assistite nella predisposizione del contratto, sussistono entrambi i presupposti. Il giudice di merito aveva invece considerato parziaria l’obbligazione, attribuendo quote neppure individuabili.
La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la somma liquidata è posta a carico di uno dei clienti nella sua interezza, senza la riduzione del 50%. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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