Motivazione sintetica per relationem e nullità dell’avviso per mancata allegazione (Cass. civ. Sez. V n. 26124 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, il vizio ricorre solo quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto, oppure la motivazione sia totalmente mancante, fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, perplessa od obiettivamente incomprensibile. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili in cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost., desumibile dal testo della sentenza impugnata. Non integra il vizio la sentenza d’appello che, pur sintetica, richiami i presupposti di fatto della controversia e analizzi i motivi di gravame. L’avviso di accertamento motivato per relationem ad atti non allegati non è nullo: la mancata allegazione attiene alla prova dei fatti, non alla motivazione, e gli atti richiamati possono essere prodotti in giudizio anche in appello.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di liquidazione relativo al trasferimento di un’unità immobiliare risalente al gennaio 2014. In primo grado la Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina il valore dell’immobile, applicando una riduzione del 10 per cento.
La Commissione tributaria regionale della Liguria rigetta l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi, poi integrati da memoria, deducendo omessa pronuncia sulla delega alla firma dell’avviso, motivazione apparente in ordine al contraddittorio endoprocedimentale e ai criteri di stima, e omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla dedotta inidoneità della delega, la Corte rileva che la decisione impugnata richiama l’eccezione della contribuente e recepisce espressamente la motivazione del giudice di primo grado, che sul punto si era diffuso: non vi è quindi omessa pronuncia, e la statuizione è comunque implicita nel rigetto dell’appello. Il profilo è ritenuto conforme a diritto.
Quanto al secondo e al quarto motivo, unitamente esaminati, la ricorrente lamenta la motivazione apparente per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e per l’adeguatezza dei criteri di stima del valore. La Corte ricorda che il vizio ricorre quando il giudice viola l’obbligo di legge, costituzionalmente imposto, sancito dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992.
La sentenza d’appello, pur sintetica, richiama i dati della contesa e la motivazione condivisa del primo giudice, valorizza la corretta stima in ragione della localizzazione dell’immobile e non dei soli valori OMI, e rileva l’assenza, per i tributi non armonizzati, di un obbligo legale di contraddittorio preventivo. Non si configura, dunque, né un semplice rinvio né un vizio radicale. La Corte ribadisce che il mero richiamo alla decisione di primo grado privo di esame critico delle censure d’appello integra difetto di motivazione; nel caso concreto, tuttavia, il giudice di secondo grado svolge un’analisi propria dei motivi di gravame.
Il terzo motivo, sulla omessa pronuncia in ordine al difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione degli atti notarili richiamati come parametri di riferimento, è anch’esso infondato. La Corte richiama il principio secondo cui non è nullo l’avviso motivato tramite rinvio ad atti non allegati, poiché la mancata allegazione attiene al piano della prova e non a quello della motivazione. La materiale allegazione degli atti pubblici di trasferimento non è necessaria quando l’atto impositivo ne contenga gli estremi di individuazione e reperibilità.
Infine, i profili di illegittimità delle sanzioni prospettati nella memoria, relativi alla lex mitior per jus superveniens e alla proporzionalità, non sono scrutinati nel merito: tali questioni non costituiscono oggetto dei motivi di ricorso e richiederebbero accertamenti su fatti non ritualmente introdotti, preclusi in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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