Esenzione IMU: la dimora abituale va provata dal contribuente (Cass. civ. Sez. 5 n. 23674 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione per l’abitazione principale spetta alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile che vi abbiano fissato sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. Tale verifica va compiuta in capo al possessore dell’immobile per il quale il beneficio è invocato, senza che rilevi la residenza del nucleo familiare. Il contribuente che agisce per far valere l’esenzione ha l’onere di allegare e provare i relativi presupposti ove questi siano contestati, non potendosi addossare all’ente impositore la prova del fatto negativo che il possessore non dimori abitualmente nell’immobile. L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è, altresì, assolto quando l’atto consente al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e l’an e il quantum della pretesa, senza che sia necessario indicare e confutare tutte le possibili cause di esenzione astrattamente configurabili.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, il quale aveva impugnato tre distinti avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità dal 2016 al 2018 per un immobile dal medesimo posseduto. Il giudice d’appello, citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, riteneva che l’ente non avesse giustificato l’atto impositivo, non avendo provato che il contribuente fosse proprietario di altri immobili ad uso abitativo o che dimorasse altrove.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Comune si articolava in due motivi, trattati congiuntamente in quanto connessi. Con il primo si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, in relazione all’art. 2697 c.c., per l’omessa verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza del requisito della dimora abituale nell’immobile. Con il secondo, si contestava l’affermazione secondo cui l’atto impositivo non fosse giustificato, richiamandosi il principio per cui l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che il diritto all’esenzione per l’abitazione principale spetta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 23/2011, alle persone fisiche che abbiano fissato nell’immobile la dimora abituale e la residenza anagrafica. Tale requisito del concorso tra le due condizioni è stato ribadito anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione che subordinava il beneficio alla residenza del nucleo familiare, fermo restando che la verifica va operata in capo al possessore.
Quanto al riparto dell’onere probatorio, gli Ermellini hanno precisato che, mentre incombe sull’Amministrazione la prova dei fatti costitutivi della pretesa, in tema di agevolazioni è onere del contribuente provare, quando vi sia contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell’esenzione, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 8627/2019 e Cass. n. 23228/2017. Ne consegue che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contribuente avesse assolto l’onere probatorio anche con riferimento al requisito della dimora abituale, e non già addossare all’ente la prova di un fatto negativo.
Con riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento, la Corte ha richiamato il recente orientamento di Cass. n. 8241/2026, secondo cui l’obbligo ex art. 7, legge n. 212/2000 è assolto quando l’atto consenta di conoscere i presupposti di fatto e l’entità della pretesa. Nel caso di specie, gli avvisi indicavano tutti gli elementi essenziali – identificazione catastale, soggetto passivo e fatti giustificativi – sicché l’affermazione della CGT circa la loro mancata giustificazione è risultata erronea. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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