Domicilio fiscale nel comune di residenza anagrafica salvo accoglimento dell’istanza di variazione (Cass. civ. Sez. V n. 26125 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato è individuato nel comune in cui sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973. Lo svolgimento prevalente dell’attività professionale in un comune diverso non determina alcuno spostamento del domicilio fiscale. Una diversa individuazione può derivare solo da un formale provvedimento di accoglimento dell’Amministrazione, adottato su iniziativa dell’Ufficio o su richiesta del contribuente ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. n. 600 del 1973, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello della notifica. L’elezione di domicilio disciplinata dall’art. 60, lett. D, del d.P.R. n. 600 del 1973 opera soltanto nel comune del domicilio fiscale e non vale a modificarlo. Ne consegue la legittimità della competenza del concessionario della riscossione radicato nel comune di residenza anagrafica.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento fondata su centoventidue avvisi di liquidazione per la registrazione di atti giudiziari.
Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo di avere il proprio domicilio fiscale nel comune in cui esercita la professione forense e non nel comune di residenza anagrafica. La società concessionaria della riscossione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per non avere il contribuente impugnato gli avvisi di accertamento e, nel merito, ne chiedeva il rigetto; l’Agenzia delle Entrate prospettava l’inammissibilità per la promiscuità delle doglianze cumulate nell’unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Nel ricorso si prospettano solo vizi della cartella, segnatamente l’irregolarità della notifica, e non vizi dei titoli relativi all’imposta di registro. La compresenza, nell’unico motivo, del riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. non genera incertezza, poiché il ricorso è inammissibile sotto tale profilo solo se contenga motivi contraddittori e incompatibili tra loro.
Il richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., formulato peraltro in via meramente alternativa, non compromette l’individuazione dell’esame richiesto al giudice di legittimità. La censura si incentra sulla violazione dell’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1973, con riguardo all’apertura della partita IVA e alla dichiarazione di inizio attività.
Nel merito il motivo è infondato. La sentenza impugnata individua correttamente il domicilio fiscale nel comune di residenza anagrafica, rilevando che la permanenza del professionista nel comune ove ha sede la sua attività è circostanza ininfluente. L’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 àncora il domicilio fiscale delle persone fisiche al comune di iscrizione anagrafica.
La Corte richiama poi l’art. 59 del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente una diversa individuazione solo con formale provvedimento di accoglimento dell’Amministrazione, notificato e con effetto dal periodo di imposta successivo, e l’art. 60, lett. D, del d.P.R. n. 600 del 1973, che ammette l’elezione di domicilio esclusivamente nel comune del domicilio fiscale. La sola dichiarazione del contribuente, priva di risposta positiva dell’Amministrazione, non è sufficiente a spostare il domicilio fiscale.
È richiamata la Cass. Sez. V n. 25680 del 2016, che ha ritenuto valida la notifica nel domicilio indicato in buona fede dal contribuente. Nel caso concreto, tuttavia, è parimenti valida la competenza del concessionario radicato nel comune di residenza, dato risultante dai pubblici registri anagrafici. Irrilevante resta la circostanza che i prodromici avvisi di liquidazione fossero stati notificati altrove, non risultando impugnati sotto alcun profilo. Segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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