La motivazione sintetica non è apparente se supera il minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 1111 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente della sentenza, ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento. Una motivazione sintetica, ma che dia conto delle ragioni della decisione, si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” e non è censurabile in sede di legittimità. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la fittizietà dell’operazione attraverso prove dirette o indiziarie, mentre il contribuente deve fornire una rigorosa prova contraria che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava, per l’anno d’imposta 2015, la deducibilità ai fini IRES e IRAP di costi afferenti operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, recuperando la maggiore imposta IVA illegittimamente detratta. L’accertamento, fondato su verifiche della Guardia di Finanza compendiate in un processo verbale di constatazione, qualificava il fornitore come una mera “cartiera”, priva di struttura ed incapace di porre in essere alcuna operazione commerciale.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamentava la violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apparente della sentenza d’appello, sostenendo che essa conteneva affermazioni ultronee ed inconferenti e non aveva considerato le prove documentali prodotte a dimostrazione della effettività delle operazioni.

La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016, secondo cui la motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione. Ha precisato che la motivazione contraddittoria integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante solo se esprime un contrasto irriducibile, mentre la semplice motivazione insufficiente non è sindacabile in sede di legittimità.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva dato atto che la società non aveva comprovato l’effettività delle operazioni con un fornitore che, per la accertata inesistenza, non era in grado di effettuare alcuna operazione commerciale. Tale argomentazione, sia pure sintetica, è stata ritenuta idonea a superare il “minimo costituzionale”.

La Corte ha inoltre richiamato i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, ribadendo che l’onere probatorio dell’Amministrazione è assolto con prove indiziarie, mentre il contribuente deve fornire una prova rigorosa del contrario, non consistente nella sola esibizione della fattura o dei mezzi di pagamento, facilmente falsificabili ed utilizzati proprio per dare parvenza di realtà ad operazioni fittizie.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., in applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28540 del 2023 e n. 27195 del 2023 sul procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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