Motivazione apparente della sentenza tributaria e nullità per minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. V n. 26424 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni dell’Ufficio senza riprodurne né sintetizzarne il contenuto e senza indicare le ragioni della preferenza accordata alla stima recepita. La motivazione meramente assertiva, che non renda percepibile la ratio decidendi, si colloca al di sotto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Non ricorre in tal caso una motivazione per relationem, ammissibile soltanto ove il rinvio consenta di identificare con chiarezza le argomentazioni fatte proprie. Il vizio integra gli estremi del motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e determina la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Il contribuente, esercente professione sanitaria, era destinatario di avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, assunti in forma sintetica, con disconoscimento delle maggiori somme portate in deduzione per la locazione dei locali adibiti ad ambulatorio. Impugnava gli atti impositivi davanti al giudice di prossimità, contestando il riferimento ai meri valori OMI e il ricorso a un criterio di ragionevolezza del canone non meglio specificato.
Espletata CTU per determinare il canone, il collegio di primo grado riteneva indeducibile la parte eccedente la somma così determinata. Il contribuente proponeva appello, deducendo la debenza di maggiori spese per tenere indenne la proprietà dai costi di riallestimento dei locali. Anche il giudice di secondo grado rigettava le ragioni del contribuente, che ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione apparente. La Corte ritiene la censura fondata.
Il principio è richiamato nella sua formulazione consolidata: benché la sentenza costituisca un atto unitario e la sufficienza della motivazione vada verificata alla luce del complesso delle sue parti, nella specie la sezione narrativa si limita a menzionare l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio e il valore locativo ritenuto congruo in relazione alla superficie dell’immobile, senza chiarire le ragioni per le quali tali elementi siano stati reputati decisivi né confrontarsi con le specifiche deduzioni del contribuente.
La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. VI – 5, n. 9105/2017). In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del minimo costituzionale (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018; cfr. Cass. Sez. L n. 161 del 08.01.2009; Cass. V n. 24313/2018).
La decisione impugnata presenta precisamente tale anomalia: la parte motiva si esaurisce nell’adesione alle conclusioni dell’Ufficio, senza riprodurne o sintetizzarne il contenuto e senza indicare le ragioni della preferenza accordata alla stima recepita. Non ricorre dunque una motivazione per relationem, bensì una motivazione meramente assertiva, inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi. Ne deriva la nullità della sentenza e l’assorbimento delle ulteriori censure.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi, concernenti il conteggio per la determinazione del canone 2006, la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 917/1986 e l’omessa pronuncia sulla mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento, restano assorbiti dall’accoglimento del primo.
Nota della Redazione
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