Notifica cartelle a familiare convivente e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 32301 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, il rinvio dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 impone, anche quando l’atto sia consegnato a persona di famiglia convivente, l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale a pena di invalidità, quando la notifica sia eseguita dai messi autorizzati. È sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento.
Il ricorso per cassazione che censuri la validità di plurime notificazioni, senza indicare a quali di esse si riferisca la doglianza né specificare tempi e modalità di ciascuna, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., perché demanda al giudice di legittimità l’individuazione in concreto degli atti viziati.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e la comunicazione di iscrizione ipotecaria fondate su plurime cartelle. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello, dopo aver dato atto della parziale cessazione della materia del contendere per alcune cartelle ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018. I giudici di appello ritenevano regolari le notifiche, eseguite presso la residenza a mani del contribuente, della moglie o di familiare convivente, senza necessità di raccomandata informativa, e rilevavano che le contestazioni erano generiche.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973: la raccomandata informativa sarebbe stata resa necessaria dalla modifica normativa del 2006. Resisteva la società di riscossione con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare un profilo di rappresentanza, rilevando che nelle liti in cui è parte la società di riscossione estinta, fino al 31 marzo 2023, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di difensore del libero foro è ammissibile, non riservando la Convenzione 24 settembre 2020 la rappresentanza all’Avvocatura dello Stato. È invece inammissibile la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositata dal medesimo difensore, in assenza di formale costituzione del nuovo ente e di espressa procura speciale.
Nel merito, la Corte riconosce che in diritto la tesi del ricorrente è fondata: la relatio dell’ultimo comma dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 rende applicabile la regola della lettera b-bis. L’art. 60, a differenza dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., esige anche la consegna a persona di famiglia l’invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale a pena di invalidità, quando la notifica sia eseguita dai messi autorizzati.
Per il regolare perfezionamento è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa semplice, contenente la comunicazione di avvenuta notifica, senza avviso di ricevimento. La Corte precisa però che tale regola trova fondamento nella modifica dell’art. 37, comma 27, lett. c), d.l. n. 223 del 2006 e si applica alle notificazioni successive a quella data, nonché alle notifiche eseguite a mezzo messi e non a quelle effettuate a mezzo raccomandata.
Nonostante la fondatezza in astratto, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente omette di indicare a quali delle trentasette notificazioni si riferisca la censura e non specifica tempi e modalità delle stesse, demandando alla Corte l’individuazione concreta degli atti viziati. La giurisprudenza richiamata, anche a Sezioni Unite, esige la chiara individuazione del contenuto dell’atto e l’esatta collocazione nel fascicolo, criterio compatibile con l’art. 6, par. 1, CEDU a condizione che non trasmodi in eccessivo formalismo. Ne segue la condanna alle spese e il contributo unificato.
Nota della Redazione
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