Motivazione ICI per relationem e sindacato di legittimità sul valore venale (Cass. civ. Sez. V n. 21162 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ICI, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. La motivazione può essere sintetica e operare anche per relationem rispetto agli atti richiamati e allegati, non essendo richiesta l’analitica confutazione di ogni risultanze processuale. La contestazione delle caratteristiche concrete del terreno e della sua capacità edificatoria impone una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità e riservata al giudice di merito. Il vizio di violazione di legge ricorre solo quando sia dedotta l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non quando si contesti l’applicazione della norma sulla base di una diversa ricostruzione del fatto.

Il Fatto

Un Comune ha contestato, per gli anni 2008 e 2009, un maggior valore delle aree fabbricabili di proprietà di una società, attribuendo imponibili superiori a quelli dichiarati. La contribuente ha impugnato i due avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale, che li ha accolti parzialmente rideterminando il valore unitario al metro quadrato.

La società ha proposto appello e il Comune appello incidentale. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello incidentale, confermando il valore rettificato. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver considerato i vincoli urbanistici, consortili e ambientali che avrebbero reso i terreni di fatto inedificabili. La Corte ha rigettato la censura rilevando che la Commissione regionale si era ampiamente pronunciata sul complesso probatorio, comprese le perizie di parte, e che il giudice è libero di attingere il proprio convincimento dagli elementi che ritiene rilevanti, senza dover analiticamente disattendere tutte le risultanze prospettate. È sufficiente l’indicazione degli elementi posti a fondamento della decisione, dai quali si desume la confutazione implicita di quelli non accolti (richiamate Cass. n. 3232 del 2024 e Cass. n. 16467 del 2017).

Con il secondo e il terzo motivo la ricorrente contestava il difetto di motivazione degli avvisi, in relazione all’art. 5, comma 5, d.Lgs. n. 504/1992 e all’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, per la mancata indicazione dei parametri di determinazione del valore venale e la mancata allegazione degli atti notarili richiamati. La Corte ha ritenuto rispettati gli elementi richiesti dalla legge, essendo gli stessi esposti sia pure sinteticamente nella motivazione. Gli avvisi indicavano la zona di ubicazione, il contesto urbanistico, le modalità di utilizzazione edilizia in base alle norme tecniche di attuazione, i valori di riferimento stabiliti dal Comune e la coerenza con le valutazioni espresse dal contribuente in atti notarili.

Quanto all’allegazione degli atti notarili, la Corte ha osservato che l’allegato contenente i valori venali era sufficiente a consentire la piena conoscenza del percorso logico dell’imposizione. Ha richiamato l’orientamento per cui l’obbligo motivazionale in materia di ICI, estensibile all’IMU, è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sul concreto verificarsi dei fatti (Cass. n. 29845 del 2024).

La Corte ha inoltre ribadito il discrimine tra violazione di legge e erronea ricostruzione del fatto: solo la prima attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione che passa attraverso la valutazione delle risultanze di causa resta sottratta al sindacato di legittimità (richiamate Cass. n. 22938 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 10313 del 2006).

Con il quarto motivo si deduceva la nullità per omessa pronuncia sull’anno 2009 e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte ha escluso il vizio: la Commissione regionale aveva disposto la riunione dei ricorsi per connessioni soggettive e oggettive e aveva espressamente giudicato il valore unitario anche per la seconda annualità, essendo identico il materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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