Esenzione IMU dei consorzi solo per funzioni pubbliche, non per attività economiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 10475 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992 per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente a compiti istituzionali non spetta al consorzio per l’area di sviluppo industriale, ancorché composto esclusivamente da enti territoriali, qualora l’immobile sia utilizzato per attività economiche. La nozione di compiti istituzionali, propria dell’ente locale, non è equiparabile a quella di servizi pubblici, né a quella di interesse pubblico, e non può essere estesa a ogni attività svolta nell’interesse generale. Il soggetto passivo IMU si identifica con il titolare del diritto reale sull’immobile ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, sicché la mera assegnazione di un lotto non determina il trasferimento della soggettività passiva.
Il Fatto
Il Comune notificava al Consorzio per l’area di sviluppo industriale un avviso di accertamento IMU per l’anno 2019, relativo a lotti industriali. Il Consorzio, ente pubblico economico composto da enti territoriali, contestava il tributo rivendicando l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che gli immobili fossero destinati ai propri compiti istituzionali e che, comunque, la soggettività passiva spettasse alle società assegnatarie dei lotti, a vario titolo immesse nel possesso.
I giudici di merito rigettavano il ricorso: la Commissione tributaria provinciale escludeva l’esenzione per la natura commerciale dell’attività svolta; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, confermando la decisione, accertava che il Consorzio aveva mantenuto la piena proprietà dei lotti per l’intero anno d’imposta, essendo il trasferimento avvenuto solo successivamente con patto di riservato dominio. Il Consorzio ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla violazione delle norme sull’esenzione. Richiamando i propri precedenti, ha ribadito che l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali non può essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale. La locuzione compiti istituzionali, contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, è destinata a essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell’ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come la locazione o l’assegnazione di beni a terzi, rispetto alle quali l’ente opera come ordinario soggetto dell’ordinamento e non come istituzione.
Il concetto di finalità istituzionali non deve essere confuso con quello di interesse pubblico, che può essere perseguito anche da soggetti di natura privata. La Corte ha inoltre precisato che grava sul contribuente l’onere di dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente a finalità istituzionali, e tale prova non può considerarsi assolta dalla mera allegazione della composizione pubblica dell’ente o delle finalità statutarie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la soggettività passiva IMU possa essere attribuita alle società assegnatarie dei lotti. Richiamando l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992, ha ribadito il principio secondo cui il presupposto dell’imposta si collega alla titolarità del diritto reale sull’immobile, senza che a tale titolarità possa essere equiparata la mera assegnazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato, con valutazione non sindacata dal ricorrente sotto il profilo dei canoni ermeneutici, che il diritto di proprietà era rimasto in capo al Consorzio per l’intero anno 2019, essendo il trasferimento avvenuto solo il 26/4/2022 con atto stipulato nel dicembre 2020 e contenente patto di riservato dominio, poi cancellato con annotazione che attestava la permanenza del diritto in capo al cedente.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del Consorzio alla rifusione delle spese processuali e doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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