Rigetto del ricorso per motivazione per relationem e autonomia dei periodi d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 15938 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È infondato il motivo di ricorso con cui si denuncia la motivazione apparente della sentenza d’appello redatta per relationem alla pronuncia di primo grado, quando il giudice del gravame ne riproduca i contenuti operando una autonoma valutazione critica, sì da rendere possibile il controllo sulla ratio decidendi. L’autonomia di ciascun periodo d’imposta esclude la permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altre annualità, variando presupposti organizzativi, quantità accertate e spessore delle prove. Nell’accertamento induttivo, in assenza di scritture contabili e di esposizione dei redditi, l’onere di dimostrare un reddito inferiore o assente incombe sul contribuente, senza che si configuri alcuna inversione probatoria. Il vizio di omessa pronuncia su punto decisivo non ricorre quando la reiezione della pretesa sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza.

Il Fatto

Il contribuente era destinatario di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, da cui scaturiva un avviso di accertamento per più anni di imposta, con ripresa a tassazione a fini Irpef, Irap e Iva e sanzioni per omessa istituzione delle scritture contabili. Gli veniva contestata l’attività abituale di compravendita di beni mediante aste su piattaforma telematica, in assenza di contabilità e di versamento di imposte.

Il contribuente impugnava l’atto contestando il calcolo induttivo del reddito, senza ottenere ragione nei gradi di merito. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre mezzi — nullità della sentenza per motivazione apparente, omessa motivazione e violazione dell’art. 2697 cod. civ. — cui resisteva l’Amministrazione finanziaria con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che lamentava la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è respinto. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito indichi gli elementi del proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo (Cass. Sez. VI-5 n. 9105/2017; Sezioni Unite n. 8053/2014).

Nel processo tributario la motivazione può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purché resti autosufficiente e riproduca i contenuti mutuati rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica. La sentenza è nulla quando si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, non emergendo le ragioni del dispositivo (Cass. Sez. VI-5 n. 107/2015; n. 5209/2018). Nel caso di specie il riferimento alla decisione di primo grado è accompagnato da valutazione propria, sicché il motivo è infondato.

Il secondo motivo, che censurava la mancata considerazione di pronunce favorevoli rese su diverse annualità, non è fondato. L’autonomia annuale del periodo di imposta esclude la permeabilità automatica delle soluzioni adottate in altri anni, variando presupposti e prove. In tema di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’irrilevanza della fonte di acquisizione non consente all’Ufficio di prescindere dall’inerenza a uno specifico periodo d’imposta (Cass. Sez. V n. 30378/2019). Il sindacato sull’apprezzamento probatorio resta estraneo al giudizio di legittimità, e il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la reiezione della pretesa sia implicita nella costruzione della sentenza.

Anche il terzo motivo, che prospettava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per indebita inversione dell’onere della prova, è respinto. La ricostruzione del reddito è avvenuta per via induttiva, in assenza di scritture contabili e di esposizione dei redditi per l’attività di commercio: in tali condizioni incombe sulla parte contribuente la prova che il reddito fosse inferiore o assente. La Corte richiama il principio per cui il giudizio di inattendibilità delle scritture contabili legittima il metodo analitico-induttivo su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. Sez. V n. 1347/2019), e la facoltà di procedere con l’accertamento induttivo puro in presenza delle tassative condizioni dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 (Cass. Sez. V n. 16528/2024). Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e applicazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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